F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 20 Gennaio 2015 (40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE LODI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), FEDERICO BOSI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl – (nota n. 2835/38 pf14-15/SP/blp del 3.11.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/TFN del 20 Gennaio 2015 (40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE LODI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), FEDERICO BOSI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 2835/38 pf14-15/SP/blp del 3.11.2014). Il deferimento La Procura federale, con atto del 3 novembre 2014, premettendo che la Società Mantova FC Srl, partecipante nella attuale stagione al Campionato di Divisione Unica Lega Calcio Professionistico, non aveva depositato entro il termine del 30 giugno 2014 la fideiussione bancaria a prima richiesta di € 600.000,00 e che ciò, segnalatole dalla CO.VI.SO.C. con lettera del 5/7 agosto 2014, costituiva violazione degli adempimenti previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al campionato di cui sopra, pubblicato sul CU n. 144/A del 6 maggio 2014, ha deferito a questo Tribunale il sig.ri Michele Lodi e Federico Bosi, nella rispettiva carica di presidente del C.d.A. il primo e di amministratore delegato il secondo della Società Mantova FC Srl, nonché la stessa Società Mantova FC Srl, per rispondere quanto ai primi della violazione di cui all’art. 10 comma 3 CGS in relazione al Titolo l paragrafo l lettera D punto 7 del suddetto Sistema, quanto alla seconda della responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al suo legale rappresentante. Il patteggiamento Alla riunione del 28.11.2014 fissata per la discussione da questo Tribunale, i deferiti Michele Lodi e Federico Bosi e la Procura federale hanno convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 16.12.2014, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Michele Lodi e Federico Bosi, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per i Signori Michele Lodi e Federico Biosi, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno, diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) ciascuno]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. Il dibattimento Alla riunione odierna sono comparsi, il rappresentante della Procura federale, il quale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della Società Mantova FC Srl, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso, nonché la Società deferita a mezzo del suo difensore di fiducia, il quale si è rimesso a giustizia. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare osserva quanto segue. Il punto 7 Titolo l par. l lett. D del Sistema delle Licenze Nazionali prevedono che la Società, entro il richiamato termine del 30 giugno 2014, deve depositare presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima Lega da fornirsi esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00 rilasciata da banche che figurino nell’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, utilizzando il modello tipo reso noto dalla FIGC (punto 9). Siffatto Sistema prevede altresì che l’inosservanza del termine del 30 giugno 2014 per gli adempimenti indicati nel Titolo l (Criteri Legali ed Economico – Finanziari) prg. l lettera D punti da 1 a 10 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata dagli organi della giustizia sportiva su deferimento della Procura federale con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2014/2015. Nel caso in esame risulta documentalmente accertato l’inadempimento della Società deferita di inosservanza del termine del 30 giugno 2014, atteso che la fideiussione bancaria è stata rilasciata l’11 luglio 2014 dalla Banca Monte Paschi Siena ed è stata dalla Società depositata il 15 luglio successivo unitamente al ricorso da essa proposto innanzi la Co.Vi.So.C. avverso il provvedimento di diniego della Licenza. Il deferimento deve essere pertanto accolto, in uno alle sanzioni richieste dalla Procura federale, in quanto diretta conseguenza dell’accertata violazione. Difatti, è pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dal Sistema, che l’inosservanza del termine di adempimento anche con riferimento a uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica per ciascun inadempimento. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno a carico dei Signori Michele Lodi e Federico Bosi. Infligge nel contempo alla Società Mantova FC Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella Stagione 2014/2015.
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