LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 144 del 13.01.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DEL CALCIATORE Marco BRIGHI/U.S.D.AREZZO S.H.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 144 del 13.01.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
16)RICORSO DEL CALCIATORE Marco BRIGHI/U.S.D.AREZZO S.H.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/10/2014 il sig.Marco BRIGHI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.AREZZO S.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della comma di €.2.582,20 maturata fino al 15/9/2014, in quanto la Società a stata ammessa al Campionato Professionistico Lega Pro ed il calciatore a stato svincolato.
La Società, in data 26/11/2014, faceva pervenire una mail, dove si dava atto. di aver effettuato un bonifico pari ad €.1.067,30 in favore del ricorrente quale saldo di ogni spettanza economica relativamente all'accordo economico depositato. In pari data, il legale rappresentante del calciatore, replicava sempre tramite mail, accettando per lui, la somma bonificata dalla Società,ma solo come acconto, riducendo la richiesta economica ad €.1.514,90, quale comma mancante al totale richiesto.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D.AREZZO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Marco BRIGHI della somma di €.1.514,90 quale saldo sulla maggiore somma richiesta. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.