LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 150 del 26.01.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DEL CALCIATORE Alessio ANTICO/U.S.PALESTRINA 1919 A.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 150 del 26.01.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
16)RICORSO DEL CALCIATORE Alessio ANTICO/U.S.PALESTRINA 1919 A.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/11/2014 il sig.Alessio ANTICO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.PALESTRINA 1919 A.R.L. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.8.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.7.000,00. La Società in data 4/12/2015 produceva le proprie controdeduzioni in merito, asserendo che le prestazioni del calciatore sono state fornite in forma ridotta in quanto lui stesso avrebbe abbandonato la squadra in data 17/03/2014 per motivi familiari. Tutto questo pero non a stato supportato da una rescissione dell'accordo economico. Cosa che non risulta tra gli atti allegati alle contro deduzioni. La società asserisce che la cifra versata al calciatore a di €.8.600,00 e non €.8.000,00. il legale rappresentate del calciatore,presente in sede di discussione, ha modificato la richiesta in €.6.400,00, ammettendo l’errore di trascrizione del petitum. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.PALESTRINA 1919 A.R.L. al pagamento in favore del sig. Alessio ANTICO della comma di
€.6.400,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente
datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presentecomunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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