COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PIANO D’ORTA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MURATI JETMIR FINO AL 30.6.2015, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIANO D’ORTA / VILLANOVA FOOTBALL CLUB, DISPUTATA IL 9.11.2014 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORTIA, GIRONE “C” (C.U. N°25 DEL 13.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PIANO D’ORTA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MURATI JETMIR FINO AL 30.6.2015, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIANO D’ORTA / VILLANOVA FOOTBALL CLUB, DISPUTATA IL 9.11.2014 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORTIA, GIRONE “C” (C.U. N°25 DEL 13.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società ASD Piano d’Orta, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per il comportamento ascritto, sostenendo l’eccessività della sanzione, in quanto il tentativo di scalciare il direttore di gara da parte del Murati, non andava a buon fine e, quindi, non procurava conseguenze. Aggiungeva, inoltre, che tale sanzione appariva sproporzionata anche rispetto alla sanzione inflitta con lo stesso C.U. ad altro calciatore di altra società che, pur essendo stata ritenuta più grave, aveva riportato una sanzione meno pesante. Osserva la Corte che la sanzione inflitta può essere ridotta in considerazione del fatto che il comportamento del Murati non ha causato danni al direttore di gara, mentre è stato certamente conseguenza di una inconsulta reazione a seguito della sua espulsione per un fallo di gioco. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Murati Jetmir fino al 31.3.2015, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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