COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD SAGITTARIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE AMATOBENE CRISTIAN PER TRE GARE, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD SAGITTARIO / MINERVA C5, DISPUTATA IL 8.11.2014 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 (C.U. N°25 DEL 13.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD SAGITTARIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE AMATOBENE CRISTIAN PER TRE GARE, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD SAGITTARIO / MINERVA C5, DISPUTATA IL 8.11.2014 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 (C.U. N°25 DEL 13.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la società ASD Sagittario ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. perché il calciatore Amatobene Cristian dopo aver afferrato per il collo un avversario e spintonandolo, abbandonava il terreno di gioco bestemmiando ed a fine gara minacciava i calciatori avversari. L’appellante ha dedotto l’eccessività della sanzione in quanto il gesto compiuto dal proprio tesserato sarebbe stato provocato dal comportamento antisportivo dell’avversario. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto il comportamento tenuto dal calciatore è stato particolarmente antisportivo non solo nei confronti dell’avversario colpito ma anche nei confronti di tutti quanti i calciatori della squadra avversaria. La decisione del primo Giudice deve essere pertanto confermata apparendo congrua ed adeguata a tale comportamento. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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