COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD TORCIDACALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’AMICO VINCENZO PER SEI GARE, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD TORCIDACALCIO / CEPAGATTI RED DEVILS , DISPUTATA IL 9.11.2014 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE C (C.U. N°25 DEL 13.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°27 del 27/11/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD TORCIDACALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE D’AMICO VINCENZO PER SEI GARE, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD TORCIDACALCIO / CEPAGATTI RED DEVILS , DISPUTATA IL 9.11.2014 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE C (C.U. N°25 DEL 13.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società ASD Torcidacalcio, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. perché il calciatore D’Amico Vincenzo dopo aver bestemmiato e rivolto offese all’arbitro, protestava smodatamente nei confronti di quest’ultimo.
L’appellante ha dedotto l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore si sarebbe limitato a chiedere garbatamente i motivi della sua espulsione; inoltre la bestemmia “non era rivolta nei confronti del direttore di gara”.
Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto la sanzione inflitta appare sicuramente adeguata al comportamento tenuto dal calciatore soprattutto se si considera che lo stesso, dopo avere rivolto le frasi offensive e dopo aver bestemmiato, metteva la mano sul petto del direttore di gara spingendolo, anche se quest’ultimo gesto è stato qualificato impropriamente dal primo Giudice come protesta smodata.
Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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