COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 11/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. MIANO AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE DE LAURENTIS FRANCESCO FINO AL 30.11.15 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIANO DELLA LENTE / MIANO, DISPUTATA IL 16.11.14, PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE“D” (C.U. N°26 del 20.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 11/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. MIANO AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE DE LAURENTIS FRANCESCO FINO AL 30.11.15 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIANO DELLA LENTE / MIANO, DISPUTATA IL 16.11.14, PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE“D” (C.U. N°26 del 20.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Miano ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in quanto il dirigente De Laurentis, a fine primo tempo, a seguito di provvedimento disciplinare irrogato ad un proprio calciatore, criticava l’operato dell’arbitro animosamente, strattonandolo e spingendolo fino a quando il direttore di gara non faceva rientro nello spogliatoio. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’eccessività della sanzione, chiedendone la riduzione, in considerazione dell’assenza, nell’occasione, di frasi offensive ed irriguardose nei confronti del direttore di gara, dell’assenza di condotte violente e, infine, dell’assenza di recidiva in capo al De Laurentiis. Osserva la Corte che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Il comportamento tenuto dal dirigente, infatti, non è stato di particolare gravità, se è vero come è vero che lo stesso direttore di gara, nel riferire le modalità del gesto compiuto dal dirigente, non riferisce di gesti di violenza, ma soltanto di una protesta reiterata. La sanzione inflitta, pertanto, deve essere ridotta in relazione alla reale portata del comportamento tenuto, nell’occasione, dal De Laurentis. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale, DELIBERA di accogliere l’appello e di ridurre la sanzione inflitta al sig. De Laurentis Francesco fino al 28.3.2015, dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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