COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 11/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MAZZEI ANDREA PER SEI GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TAGLIACOZZO 1923 / RIDOTTI, DISPUTATA IL 12.11.14, PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°26 del 20.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 11/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MAZZEI ANDREA PER SEI GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TAGLIACOZZO 1923 / RIDOTTI, DISPUTATA IL 12.11.14, PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°26 del 20.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Tagliacozzo 1923 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in quanto il Mazzei, calciatore di riserva, entrava indebitamente in campo a seguito di rete convalidata, rivolgendo offese all’arbitro e, nell’abbandonare il terreno di gioco, metteva in atto comportamento gravemente antisportivo nei confronti del medesimo, rivolgendogli minaccia. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione che il calciatore, in occasione della convalida del gol della squadra avversaria, si è limitato a protestare e non ha rivolto insulti o offese nei confronti dell’arbitro ed ha concluso, pertanto, per la revoca della sanzione o, in subordine, per la sua riduzione. Osserva la Corte che il comportamento del calciatore può essere qualificato come protesta smodata, rispetto ad una decisione arbitrale, che è stata fine a se stessa e non ha causato conseguenze per il direttore di gara, come si evince dal rapporto. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale, DELIBERA di accogliere l’appello e di ridurre la squalifica al calciatore Mazzei Andrea a cinque gare, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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