COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLI DELLA A.S.D. LA FENICE CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE DOSA MATTEO PER QUATTRO TURNI; AMMENDA DI € 500,00 E UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE ALLA SOCIETA’) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CALCETTO AVEZZANO / LA FENICE CALCIO A 5, DISPUTATA IL 22.11.14, PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – SERIE C2- GIRONE “A”(C.U. n° 27 del 27.11.14 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLI DELLA A.S.D. LA FENICE CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE DOSA MATTEO PER QUATTRO TURNI; AMMENDA DI € 500,00 E UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE ALLA SOCIETA’) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CALCETTO AVEZZANO / LA FENICE CALCIO A 5, DISPUTATA IL 22.11.14, PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – SERIE C2- GIRONE “A”(C.U. n° 27 del 27.11.14 – C.R.A.). Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti in questa sede per evidenti ragioni di connessione oggettiva, la società A.S.D. La Fenice Calcio a Cinque ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottato dal G.S. con le seguenti motivazioni: “DOSA MATTEO, espulso per aver offeso l'arbitro, nel lasciare il terreno di gioco, colpiva con calci una porta ed alcuni tabelloni, reiterando insulti e minaccia allo stesso direttore di gara; AMMENDA EURO 500,00 E PENALIZZAZIONE 1 PUNTO IN CLASSIFICA, perché propri sostenitori, in campo avverso, per tutta la partita rivolgevano reiterati cori discriminatori nei confronti di calciatore avversario di nazionalità straniera; gli stessi rivolgevano insulti nei confronti dell'arbitro ed a fine gara tesserato non meglio identificato assumeva comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro. (Art.11 comma 3 e art.18 CGS)”. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’eccessività delle sanzioni comminate, chiedendone l’annullamento, in quanto né i propri sostenitori hanno indirizzato cori razzisti nei confronti di un giocatore avversario, né il calciatore Dosa avrebbe profferito frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del direttore di gara. In subordine, ha chiesto, quanto alla sanzione della penalizzazione di un punto, che la stessa, in applicazione dell’art. 11, comma III, terzo cpv, fosse revocata e riportata sotto la previsione di cui all’art. 18, comma I, lett. e), C.G.S. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti precisando non essersi trattato di cori razzisti, bensì di frasi di contenuto comunque discriminatorio e reiterate nel corso della gara. Osserva la Corte che l’appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Per quanto riguarda la sanzione della penalizzazione, ritiene questa Corte che la stessa debba essere commutata nell’obbligo di disputare una gara con la chiusura dell’intera Tribuna agli spettatori, effettivamente rientrando l’episodio contestato nella previsione di cui alla richiamata normativa. Parimenti può essere ridotta la sanzione del’ammenda, in relazione al campionato di competenza e considerata la non particolare gravità degli addebiti contestati ai sostenitori della società appellante e alla persona non meglio identificata. Deve, invece, essere confermata la sanzione nei confronti del calciatore Dosa, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale, DELIBERA di revocare la sanzione del punto di penalizzazione nei confronti della società appellante e di infliggere alla stessa la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con la chiusura dell’intera Tribuna agli spettatori; di ridurre la sanzione dell’ammenda a € 200,00, confermando nel resto l’impugnata decisione; dispone, infine, accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata in relazione all’appello accolto e addebitarsi la tassa relativa all’appello respinto, ove non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it