COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 24/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VASTO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE GIANNONE ALESSANDRO FINO AL 29.5.2015 IN RELAZIONE ALLA GARA BUCCHIANICO CALCIO / VASTO CALCIO, DISPUTATA IL 29.11.14 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALE (C.U. N°17 del 4.12.14 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 24/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VASTO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE GIANNONE ALESSANDRO FINO AL 29.5.2015 IN RELAZIONE ALLA GARA BUCCHIANICO CALCIO / VASTO CALCIO, DISPUTATA IL 29.11.14 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALE (C.U. N°17 del 4.12.14 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE VASTO). Con appello pervenuto con raccomandata a.r. in data 16.12.2014, la società A.S.D. Vasto Calcio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe chiedendone la riduzione, deducendo la non intenzionalità del gesto. Osserva la Corte che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 46, comma IV, poiché proposto oltre il termine perentorio previsto dalla richiamata normativa. Per questi motivi, la Corte, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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