COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 15/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO CIVITELLA ROVETO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA INCONTRO CON IL RISULTATO DI 0 – 3; AMMENDA € 100,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TOCCI ALESSANDRO FINO AL 14.1.2015) IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO CIVITELLA ROVETO / TORNIMPARTE 2002, DEL 30.11.14 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°31 del 18.12.2014 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 15/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO CIVITELLA ROVETO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA INCONTRO CON IL RISULTATO DI 0 – 3; AMMENDA € 100,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TOCCI ALESSANDRO FINO AL 14.1.2015) IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO CIVITELLA ROVETO / TORNIMPARTE 2002, DEL 30.11.14 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°31 del 18.12.2014 COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello proposto in data 22.12.2014, l’A.S.D Atletico Civitella Roveto ha impugnato il provvedimento sopra specificato, chiedendone la revoca con conseguente revoca della punizione sportiva della perdita della gara in proprio danno con il punteggio di 0 – 3, nonché di tutte le altre sanzioni a questa collegate. Osserva, in via preliminare, la Corte che l’appello è inammissibile, con conseguente preclusione del suo esame nel merito, quanto all’esito della gara, per omissione dell’invio di copia del ricorso alla società contro interessata e, quanto alle altre sanzioni impugnate, per l’espressa inammissibilità sancita dal codice di rito. La normativa di riferimento (art. 46, comma V, C.G.S.) prescrive, infatti, il contestuale invio del ricorso (o del reclamo) alla controparte nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato della gara e che, contestualmente al ricorso, sia inviata copia dall’attestazione di invio della raccomandata alla società contro interessata, ai fini del rispetto del contraddittorio, mentre, nel caso di specie, tale formalità non è stata osservata. L’art. 46, comma III, lett. b) e lett. d), prevede, inoltre, la non impugnabilità della sanzione dell’inibizione per dirigenti fino ad un mese e dei provvedimenti pecuniari non superiori a € 150,00 per le società partecipanti, tra gli altri, al campionato di I categoria. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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