COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 22/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO CIVITELLA ROVETO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA € 200,00; INIBIZIONE AL SIG. TOCCI ALESSANDRO FINO AL 4.2.2015) IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO CIVITELLA ROVETO / VALLELONGA, DISPUTATA IL 14.12.14 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°34 DELL’8.1.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 22/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO CIVITELLA ROVETO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA; AMMENDA € 200,00; INIBIZIONE AL SIG. TOCCI ALESSANDRO FINO AL 4.2.2015) IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO CIVITELLA ROVETO / VALLELONGA, DISPUTATA IL 14.12.14 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°34 DELL’8.1.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello pervenuto con raccomandata a.r. in data 15.1.2015, la società A.S.D. Atletico Civitella Roveto ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe chiedendone la revoca e la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Vallelonga. Osserva la Corte che l’appello deve essere dichiarato inammissibile quanto alla sanzione della perdita della gara in danno della società Vallelonga, per posizione irregolare del calciatore Alfano Berardino, in quanto, l’appello stesso, è sfornito della copia della distinta di invio della raccomandata alla controparte, così come prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 38 e 46, C.G.S. Quanto, invece alle altre sanzioni adottate dal G.S., la Corte ritiene che le stesse debbano essere confermate in quanto congrue ed adeguate agli addebiti contestati, peraltro conseguenza della violazione compiuta dalla società. Per questi motivi, la Corte, DELIBERA di respingere il reclamo, siccome inammissibile, quanto alla sanzione della perdita della gara, confermando nel resto le altre sanzioni adottate. Dispone, infine, addebitarsi la tassa d’appello.
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