COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 22/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S.D. TOLLESE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE MUSA KEIVAN FINO AL 31.12.2019; INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MATARAZZO ANTONIO FINO AL 21.01.2015; INIBIZIONE DEL DIRIGENTE CICCOTELLI FRANCESCO FINO AL 31.3.2015) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TOLLESE CALCIO / VACRI, DISPUTATA 21.12.14, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “C”(C.U. N°32 DEL 24.12.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 22/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S.D. TOLLESE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI (SQUALIFICA DEL CALCIATORE MUSA KEIVAN FINO AL 31.12.2019; INIBIZIONE DEL DIRIGENTE MATARAZZO ANTONIO FINO AL 21.01.2015; INIBIZIONE DEL DIRIGENTE CICCOTELLI FRANCESCO FINO AL 31.3.2015) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TOLLESE CALCIO / VACRI, DISPUTATA 21.12.14, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “C”(C.U. N°32 DEL 24.12.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società U.S.D. Tollese Calcio, ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti in epigrafe, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “- visto il referto arbitrale, nel quale si riferisce che: -al 30 ºminuto del 1º tempo il dirigente Ciccotelli Francesco della società Tollese Calcio veniva allontanato dal campo per proteste; - a fine gara il predetto Sig. Ciccotelli apriva i cancelli dell'impianto sportivo facendovi entrare indebitamente due persone non identificate che spintonavano e insultavano l'arbitro. Al riguardo, tutti i dirigenti della società Tollese Calcio si rifiutavano di indicare i nominativi delle due persone non identificate, “invitando l'arbitro a far sanzionare la propria società”; - nel mentre il giocatore Musa Keivan della società Tollese Calcio,espulso a fine gara per aver rivolto offese all’arbitro inseguiva quest’ultimo, unitamente ad altre persone non identificate, insultandolo e minacciandolo, e mentre l’arbitro si accingeva a fatica ad entrare nello spogliatoio, il Musa colpiva violentemente la porta spingendola contro il direttore di gara, il quale per la violenza del colpo, cadeva a terra procurandosi un trauma alla spalla con forte dolore, il tutto nella totale indifferenza delle persone presenti; - nonostante le richieste di aiuto da parte del direttore di gara, i dirigenti della società Tollese Calcio si rifiutavano di intervenire, cosicché l'arbitro si recava personalmente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara, presso il quale gli veniva diagnosticata la lussazione della spalla con prognosi di 21 giorni s.c.; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. DISPONE - di squalificare il giocatore Musa Keivan della società Tollese Calcio fino al 31/12/2019; - di infliggere alla società Tollese Calcio le seguenti sanzioni sportive: - ammenda di Euro 1.000,00; - obbligo di disputare una gara a porte chiuse; - penalizzazione di un punto in classifica; - di inibire il dirigente Sig. Ciccotelli Francesco (soc. Tollese Calcio) fino al 31/03/2015; - di inibire il dirigente accompagnatore della società Tollese Calcio Sig. Matarazzo Antonino fino al 21/01/2015”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni adottate, in quanto il Musa ha colpito la porta dello spogliatoio dell’arbitro per protestare, ma, non certamente, per usare violenza nei suoi confronti; il Ciccotelli non avrebbe aperto i cancelli e non avrebbe fatto entrare delle persone non identificate, visto che, dopo la sua espulsione, si era recato sugli spalti fino alla fine della gara; il Matarazzo sarebbe sempre rimasto a disposizione del’arbitro, con la conseguenza che i fatti a lui addebitati erano ugualmente infondati; l’ammenda e le sanzioni accessorie, infine, erano da considerarsi eccessive, in quanto i responsabili dei presunti fatti sono stati personalmente sanzionati. Osserva preliminarmente la Corte che l’appello deve essere dichiarato inammissibile quanto alla sanzione inflitta al Matarazzo, a norma dell’art. 45, comma III, C.G.S. In ordine alla sanzione inflitta al Musa, la Corte ritiene eccessiva la stessa, sul presupposto che il medesimo ha oggettivamente messo in atto un comportamento antisportivo le cui conseguenze non erano né previste, né prevedibili, visto che non poteva certamente immaginare che, dal suo gesto di protesta smodata, potessero derivare al direttore di gara le lesioni di giorni ventuno di malattia, come certificato medico rilasciato dal P.S. dell’Ospedale di Pescara. Non sfugge, peraltro, a questa Corte che la circostanza relativa alla mancata visita del direttore di gara presso l’autoambulanza presente sul terreno di gioco e quella relativa alla guida dell’autovettura dello stesso da Tollo sino a Pescara, da solo e con una spalla lussata, lascia perplesso l’Organo Giudicante. Ritiene, pertanto, la Corte, che, a prescindere da tale perplessità, la sanzione inflitta debba essere ridotta in misura congrua in ragione della imprevedibilità delle conseguenze del gesto compiuto dal calciatore e della circostanza che, nella fattispecie, non vi è stato alcun contatto fisico diretto tra lo stesso e il direttore di gara. Quanto al Ciccotelli, la sanzione deve essere confermata, in quanto dagli atti, risulta chiaramente la circostanza contestata. In ordine, infine, alle decisioni concernenti la società, ritiene la Corte che la circostanza relativa alla sanzione disciplinare applicata direttamente ai responsabili dei fatti addebitati, nonché l’assenza di fatti di grave entità, possa far ritenere equo ridurre l’ammenda e le sanzioni accessorie, come da dispositivo. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di accogliere l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Musa Keivan fino al 30.6.2016; riduce l’ammenda alla società ad € 700,00; revoca la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica; conferma nel resto le impugnate decisioni. Dispone accreditarsi la tassa d’appello ove addebitata.
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