COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 22/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS TERAMO AVVERSO LE DECISIONI (SQUALIFICA DEL TECNICO FALCONI EMIDIO FINO AL 18.2.15; INIBIZIONE DEL DIRIGENTE DI UBALDO FRANCESCO FINO AL 18.2.15) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. VIRTUS TERAMO – REAL BELLANTE, DISPUTATA 15.12.14, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI (C.U. N°25 DEL 18.12.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 22/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS TERAMO AVVERSO LE DECISIONI (SQUALIFICA DEL TECNICO FALCONI EMIDIO FINO AL 18.2.15; INIBIZIONE DEL DIRIGENTE DI UBALDO FRANCESCO FINO AL 18.2.15) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. VIRTUS TERAMO – REAL BELLANTE, DISPUTATA 15.12.14, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI (C.U. N°25 DEL 18.12.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti in questa sede per evidenti ragione di connessione oggettiva, la società A.S.D. Virtus Teramo, ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti in epigrafe, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: quanto all’allenatore Falconi Emidio “perché a fine partita assumeva un comportamento minaccioso ed offensivo verso il direttore di gara,a cui rivolgeva frasi ingiuriose, cessato grazie all'intervento dei giocatori della sua squadra”; quanto al dirigente Di Ubaldo Francesco: “perché nonostante gli inviti del direttore di gara affinché venissero chiusi i cancelli non ottemperava a tale invito così permettendo l'ingresso in campo di persone non autorizzate”. Ha dedotto l’appellante che il provvedimento disciplinare adottato nei confronti del tecnico Falcioni, non ha tenuto conto della natura e della lieve gravità dei fatti e delle circostanze su cui si fonda la sanzione, fatti peraltro contestati, anche in relazione all’art. 19, C.G.S., che prevede la squalifica non inferiore a quattro giornate “in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità”; mentre la sanzione al dirigente Di Ubaldo è eccessiva, posto che il medesimo non ha proferito offese all’arbitro e si era, comunque, adoperato affinché venissero allontanati alcuni dirigenti e genitori della squadra ospite non autorizzati. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento. L’arbitro della gara ha, infatti, precisato nel proprio rapporto, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, che l’allenatore continuava ad insultarlo fino a quando non è stato allontanato dai suoi ragazzi e, quanto al Di Ubaldo, che i cancelli sono rimasti sempre aperti, tanto che le persone entravano in continuazione all’interno del terreno di gioco. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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