COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 15/10/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.01 della Società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 25.9.2014 (squalifica del calciatore APICELLA Luigi per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 15/10/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.01 della Società A.S.D. CORIGLIANO SCHIAVONEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 25.9.2014 (squalifica del calciatore APICELLA Luigi per TRE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il calciatore Apicella Luigi, a fine gara, spintonova violentemente due calciatori avversari provocando l’inizio di una rissa; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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