COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 15/10/2014 RECLAMO n.02 del Sig.PARADISO Emanuele (tesserato della Società A.S.D. Terina) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 2.10.2014 (squalifica per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 15/10/2014 RECLAMO n.02 del Sig.PARADISO Emanuele (tesserato della Società A.S.D. Terina) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 2.10.2014 (squalifica per TRE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il calciatore Paradiso Emanuele nel corso della gara Terina - Eurogirifalco del 28.9.2014 è stato espulso per doppia ammonizione, che al termine della gara stessa ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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