COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 21/10/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.03 della Società A.S.D. CITTA’ DI FIORE C 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 2.10.2014 (ammenda di € 600,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 21/10/2014
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.03 della Società A.S.D. CITTA’ DI FIORE C 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n. 35 del 2.10.2014 (ammenda di € 600,00).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RITENUTO
che alla stregua degli atti ufficiali di gara non può contestarsi la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
che la società reclamante ha chiesto una riduzione dell'ammenda rapportata all'effettiva gravità dei fatti ed ha, comunque, ammesso la responsabilità dei propri tifosi per i comportamenti ingiustificabili, con dispiacere e mortificazione, dichiarando il proprio impegno a scongiurare che situazioni del genere possano ripetersi;
che, avuto riguardo alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti, e tenuto conto della circostanza che non si sono verificati fatti violenti, la sanzione dell’ammenda inflitta alla società può essere rimodulata;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda inflitta alla A.S.D. Città di Fiore C.5 a € 500,00 (cinquecento/00) e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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