COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 29/10/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.06 della Società A.S.D. SAN GREGORIO D’IPPONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 9.10.2014 (squalifica del calciatore SIMONETTI Egidio fino al 9/12/2014).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 29/10/2014
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.06 della Società A.S.D. SAN GREGORIO D’IPPONA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 9.10.2014 (squalifica del calciatore SIMONETTI Egidio fino al 9/12/2014).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
Il giudice di prime cure ha irrogato la sanzione di cui in epigrafe al calciatore Simonetti Egidio reo di aver offeso l’arbitro e di “aver fatto la mossa” di tirargli uno schiaffo, fermato e allontanato quindi dal suo capitano.
La reclamante si duole argomentando che la pena appare eccessivamente severa atteso che non può riscontrarsi nel comportamento del Simonetti alcun intento aggressivo.
La tesi appare da accogliere e la pena va, pertanto, rimodulata riducendola a tutto il 10 novembre 2014 punendo il comportamento offensivo e le modalità minacciose con cui lo stesso si è manifestato.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore SIMONETTI Egidio a tutto il 10 novembre 2014 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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