COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 29/10/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.07 della Società A.S.D. CITTA’ DI PAOLA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 16.10.2014 (squalifica del calciatore MENDICINO Francesco per SEI gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 29/10/2014
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.07 della Società A.S.D. CITTA’ DI PAOLA CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 16.10.2014 (squalifica del calciatore MENDICINO Francesco per SEI gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la società Città di Paola C5 si duole della squalifica irrogata al calciatore Mendicino Francesco in primo grado.
Il provvedimento afflittivo si fonda sul comportamento tenuto dal calciatore che intimava con tono minaccioso all’arbitro di fischiare la fine e gli “strattonava la maglia”.
Le modalità con cui il gesto si è compiuto non danno adito a dubbi di sorta. Tuttavia la pena, tenuto conto del limitato rilievo lesivo, può essere rimodulata riducendola a quattro giornate effettive di gara.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta al calciatore MENDICINO Francesco a QUATTRO giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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