COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05/11/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.8 della Società U.S. PALMESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 16.10.2014 (squalifica del medico sociale SCAMPATO Francesco fino al 15/12/2014).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05/11/2014
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.8 della Società U.S. PALMESE A.S.D.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 16.10.2014 (squalifica del medico sociale SCAMPATO Francesco fino al 15/12/2014).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti la reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
La reclamante deduce che il dr. Scampato Francesco non ha né offeso né minacciato il direttore di gare e, comunque, che lo stesso non ha esibito all’arbitro la tessera federale della F.I.G.C.
L’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato il contenuto del supplemento di referto di gara ed ha confermato che al termine della gara il dr. Scampato ha proferito nei suoi confronti parole offensive e minacciose qualificandosi come appartenente alla categoria di commissario di campo.
Nesun dubbio, dunque, sul comportamento, sicuramente censurabile, del dr.Scampato. La sanzione inflitta dal primo giudice deve essere confermata.
P.Q.M.
rigetta il reclama e dispone incamerarsi la tassa.
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