COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05/11/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.10 del Sig. GRASSO Angelo (Tesserato della S.S. Torretta) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.50 del 23.10.2014 (squalifica per CINQUE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DEL 05/11/2014
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO n.10 del Sig. GRASSO Angelo (Tesserato della S.S. Torretta)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.50 del 23.10.2014 (squalifica per CINQUE gare).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il reclamante e, telefonicamente, l’assistente arbitrale a chiarimenti;
RILEVA
Il reclamante deduce di non aver mai proferito frasi offensive nei confronti del calciatore avversario.
L’assistente arbitrale, sentito telefonicamente a chiarimenti, ha confermato il contenuto del suo rapporto, allegato al referto di gara, ed in particolare che al termine della gara stessa il calciatore Grasso Angelo, rivolgendosi verso il calciatore della Soc. Promosport, Diop Pape Bafode (lo apostrofava con termini discriminatori);
Nessun dubbio, dunque, sul comportamento, sicuramente censurabile, del Grasso peraltro capitano della propria squadra. La sanzione inflitta dal Primo giudice deve essere confermata;
P.Q.M.
rigetta il reclama e dispone incamerarsi la tassa.
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