COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 13/11/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.17 della Società U.S. SERRASTRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 30.10.2014 (squalifica del calciatore SCALISE Emanuele per CINQUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 13/11/2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.17 della Società U.S. SERRASTRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 30.10.2014 (squalifica del calciatore SCALISE Emanuele per CINQUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la fattispecie va inquadrata in una protesta di modesta violenza accompagnata da frasi offensive, per cui la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore SCALISE Emanuele a QUATTRO gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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