COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 19/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.1 a carico di: Signor SCICCHITANO Nicolino, n.q. di Presidente della ASD Sambiase 1962 oggi Sambiase Lamezia 1923; -Società per rispondere l’ASD SAMBIASE 1962 oggi SAMBIASE LAMEZIA 1923; il sig. Scicchitano Nicolino, n.q. di Presidente della ASD Sambiase 1962, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1(oggi art. 1 bis), comma 1, C.G.S. e dell’art. 8, comma 15, C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND prot. n. 88 del 13.1.2014 emessa all’esito del ricorso proposto dal calciatore Casciaro Cristian; l’ASD SAMBISE 1962 oggi SAMBIASE LAMEZIA 1923, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come sopra analiticamente descritti.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 19/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.1 a carico di: Signor SCICCHITANO Nicolino, n.q. di Presidente della ASD Sambiase 1962 oggi Sambiase Lamezia 1923; -Società per rispondere l’ASD SAMBIASE 1962 oggi SAMBIASE LAMEZIA 1923; il sig. Scicchitano Nicolino, n.q. di Presidente della ASD Sambiase 1962, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1(oggi art. 1 bis), comma 1, C.G.S. e dell’art. 8, comma 15, C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND prot. n. 88 del 13.1.2014 emessa all'esito del ricorso proposto dal calciatore Casciaro Cristian; l’ASD SAMBISE 1962 oggi SAMBIASE LAMEZIA 1923, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come sopra analiticamente descritti. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, delegato il Sostituto Procuratore, Avv. Alessandro Boscarino, in ordine all'attività requirente relativa al mancato adempimento da parte della ASD Sambiase 1962, della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici, prot. n. 88 del 13.1.2014; - letta la decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND, dianzi citata, con la quale la ASD Sambiase 1962 è stata condannata a corrispondere al calciatore Casciaro Cristian la somma di Euro 6.250,03 in relazione alla stagione sportiva 2012-2013; - rilevato che dopo il deposito e la comunicazione della suddetta decisione, l’ASD Sambiase 1962 non ha provveduto al pagamento entro 30 giorni di quanto sopra stabilito; - che sono decorsi inutilmente i termini di impugnazione e di adempimento prestabiliti; - che l’inadempimento dell’ ASD Sambiase 1962 risulta altresì dalla nota del Presidente del Comitato Regionale Calabria del 4.4.2014, acquisita dalla Procura Federale in data 8.4.2014, giusto prot. n. 5732; - che il suddetto inadempimento integra la violazione del disposto dell’art 94 ter, comma 11, N.O.I.F., con conseguente applicazione delle sanzioni di cui art. 8, comma 15, del C.G.S.; - che questo tipo di condotta, consistente nell’inadempimento di obblighi positivi posti a carico della Società sportiva, è ascrivibile al Presidente della stessa, munito di legale rappresentanza o potere di firma, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla Società in carica al momento del perfezionarsi della violazione in contestazione; - che, quindi, fermo restando l'obbligo di adempimento, l’illecito disciplinare dianzi illustrato é imputatile direttamente al Sig. Schicchitano Nicolino nella sua qualità di Presidente della ASD Sambiase 1962 nonché alla stessa ASD Sambiase 1962, in via diretta, ex art 4, comma 1, C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente; - vista la conforme proposta del Sostituto Procuratore, Avv. Alessandro Boscarino; - visto 32, (art. 32 ter), comma 4, del C G S, HA DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale (ex Commissione Disciplinare Territoriale) presso il Comitato Regionale Calabria: Scicchitano Nicolino, n.q. di Presidente della ASD Sambiase 1962, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1(oggi art.1 bis), comma 1, C.G.S. e dell’art. 8, comma 15, C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND prot. n. 88 del 13.1.2014, emessa all'esito del ricorso proposto dal calciatore Casciaro Cristian; l’ASD Sambiase 1962 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, come sopra analiticamente descritti. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 7 novembre 2014, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: -per il Signor Scicchitano Nicolino, n.q. di Presidente della ASD Sambiase 1962, mesi sei (6) d’inibizione e per la Società I MOTIVI DELLA DECISIONE l’ASD Sambiase 1962 oggi ASD Sambiase Lamezia 1923 l’ammenda di € 300,00 e due punti di penalizzazione da scontare nel presente campionato. Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: al Sig. SCICCHITANO Nicolino, n.q. di Presidente della ASD Sambiase 1962, mesi SEI (6)d’inibizione e quindi fino al 19.5.2015; alla Società l’ASD SAMBIASE 1962 oggi ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923 € 300,00 (trecento/00) d’ammenda ed UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontare nel presente campionato 2014/2015.
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