• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 19/11/2014
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di:
-CARUSO Cesare, n.q. di Presidente della ASD Cremissa all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, C.G.S. e dell’art. 8, comma 15, C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al C.U. n. 2 stagione sportiva 2013/2014
dell’11.1.2014, emessa all’esito del reclamo n.135/23 proposto dall’allenatore Aloisio Vincenzo;
2) MAZZA Antonio, n.q. di Presidente della ASD Cremissa, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 un premio di tesseramento con l’allenatore Aloisio Vincenzo superiore al massimale previsto dalle norme federali;
3) l’ASD CREMISSA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio ex Presidente, come sopra analiticamente descritti.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 19/11/2014
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di:
-CARUSO Cesare, n.q. di Presidente della ASD Cremissa all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, C.G.S. e dell’art. 8, comma 15, C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al C.U. n. 2 stagione sportiva 2013/2014
dell’11.1.2014, emessa all'esito del reclamo n.135/23 proposto dall'allenatore Aloisio Vincenzo;
2) MAZZA Antonio, n.q. di Presidente della ASD Cremissa, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 un premio di tesseramento con l'allenatore Aloisio Vincenzo superiore al massimale previsto dalle norme federali;
3) l’ASD CREMISSA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio ex Presidente, come sopra analiticamente descritti.
IL DEFERIMENTO
Il Vice Procuratore Federale,
Letto il C.U. n. 2, stagione sportiva 2013/2014, emesso nella seduta dell’11.1.2014 dal collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con il quale, in accoglimento parziale del ricorso proposto dall'allenatore Aloisio Vincenzo, veniva affermato l’obbligo a carico della ASD Cremissa di corrispondere in favore del suddetto allenatore la complessiva somma di euro 7.098,19 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012-2013, comprensivo di interessi, con contestuale trasmissione degli atti alla Procura Federale, in quanto veniva rilevato che le parti avevano previsto nell'accordo economico sottoscritto un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalle norme federali;
- rilevato che, dopo il deposito e la comunicazione della suddetta decisione, l'ASD Cremissa, non ha proceduto al pagamento, entro
30 giorni, di quanto sopra stabilito;
- che la decisione suindicata non é impugnabile;
- che l’inadempimento della ASD Cremissa risulta, altresì, dalla nota del Presidente del Comitato Regionale Calabria del 2.4 2014, acquisita da questa Procura Federale in data 8.4.2014, giusto prot. n. 5739 di pari data;
- che il suddetto inadempimento integra aperta violazione del disposto dell'art. 94 ter, comma 15, N.O.I.F., con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 15, del C.G.S;
- che questo tipo di condotta, consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a carico della Società sportiva, é ascrivibile al Presidente della stessa, munito di legale rappresentanza e potere di firma, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla Società, in carica al momento del perfezionarsi della violazione in contestazione;
- che quindi, fermo restando l'obbligo di adempimento, l’illecito disciplinare dianzi illustrato é imputabile direttamente al Sig. Caruso Cesare nella sua qualità di Presidente della ASD Cremissa all'epoca dei fatti, nonché alla stessa associazione sportiva, in via diretta ex art.4, comma 1, C.G.S. per la violazione ascritta al proprio ex Presidente;
- ritenuto, altresì, che la condotta di cui sopra integra gli estremi della violazione di cui all'art. 1(oggi art.1 bis), comma 1, del C.G.S.,
ascrivibile sia alla Società ASD Cremissa, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore all'epoca de fatti Mazza Antonio, nonché all'allenatore Aloisio Vincenzo (per il quale si procede con separato atto di deferimento davanti la competente commissione Disciplinare del Settore Tecnico), per aver sottoscritto un premio di tesseramento superiore ai massimali stabiliti dalla normativa federale di settore;
- ritenuto che il comportamento posto in essere dal sig Mazza Antonio, n.q. di Presidente della ASD Cremissa all’epoca della sottoscrizione del suddetto accordo economico, determina la sussistenza a carico della stessa ASD Cremissa di una responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;
- vista la conforme proposta del Sostituto Procuratore. Avv. Alessandro Boscarino;
- visto l’art 32, (oggi 32 ter), comma 4 del C.G.S.;
HA DEFERITO
al Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) presso il Comitato Regionale Calabria:
1) CARUSO Cesare, n.q. di Presidente della ASD Cremissa all’epoca dei fatti per rispondere della violazione dell'art. 1(oggi art.1 bis), comma 1, C.G.S. e dell’art. 8, comma 15, C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 15, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al C.U. n. 2 stagione sportiva 2013/2014 dell’11.1.2014, emessa all'esito del reclamo n. 135/23 proposto dall'allenatore Aloisio Vincenzo;
2) MAZZA Antonio, n.q. di Presidente della ASD Cremissa, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art.1(oggi art.1bis), comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 un premio di tesseramento con l'allenatore Aloisio Vincenzo superiore al massimale previsto dalle norme federali;
3) l’ASD CREMISSA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio ex Presidente come sopra analiticamente descritti.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 7 novembre 2014, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri.
Nessuno è comparso per i deferiti.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:
per Caruso Cesare l’inibizione per mesi sei (6), per Mazza Antonio l’inibizione per mesi (6), per la Società ASD Cremissa l’ammenda di € 900,00.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.
In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale irroga:
-al Sig. CARUSO Cesare mesi SEI (6) d’inibizione (già inibito fino al 2.4. 2019 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC);
-al Sig.MAZZA Antonio mesi SEI (6) d’inibizione e quindi fino al 19MAGGIO 2015;
dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società ASD CREMISSA poiché inattività dall’11.9.2014.
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DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di:
-CARUSO Cesare, n.q. di Presidente della ASD Cremissa all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, C.G.S. e dell’art. 8, comma 15, C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND di cui al C.U. n. 2 stagione sportiva 2013/2014
dell’11.1.2014, emessa all’esito del reclamo n.135/23 proposto dall’allenatore Aloisio Vincenzo;
2) MAZZA Antonio, n.q. di Presidente della ASD Cremissa, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 un premio di tesseramento con l’allenatore Aloisio Vincenzo superiore al massimale previsto dalle norme federali;
3) l’ASD CREMISSA per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio ex Presidente, come sopra analiticamente descritti."