COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 19/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di: – Sebastiano ROMEO; – Francesco SERGI; – Salvatore BARBATANO; – Domenico PIZZATA; tutti calciatori tesserati per la ASD Benestarnatilese, oggi AC Locri 1909; -a)per rispondere tutti, ciascuno per quanto di propria responsabilità, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, del C.G.S., per avere partecipato alla rissa, innescata al 42° del s.t. nel corso della gara Gioiosa Jonica – Benestarnatilese disputata il 23.03.2014, ed in particolare, nella seconda fase della rissa stessa, per avere gettato a terra e colpito con violenti calci il giocatore Pasquale Patrizio dell’US Gioiosa Jonica, procurandogli lesioni diagnosticate dai Sanitari dell’Ospedale di Locri, guaribili in 20 giorni; -b) per rispondere Domenico Pizzata e Salvatore Barbatano anche della violazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1(oggi art. 1 bis), comma 3, del C.G.S. per non avere aderito alle tre convocazioni disposte per essere ascoltati dal Collaboratore della Procura Federale, come meglio specificato nella parte motiva; la Società ASD BENESTARNATILESE oggi AC LOCRI 1909, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, delle violazioni ascritte ai propri calciatori Sebastiano Romeo, Francesco Sergi, Salvatore Barbatano e Domenico Pizzata ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 19/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di: - Sebastiano ROMEO; - Francesco SERGI; - Salvatore BARBATANO; - Domenico PIZZATA; tutti calciatori tesserati per la ASD Benestarnatilese, oggi AC Locri 1909; -a)per rispondere tutti, ciascuno per quanto di propria responsabilità, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 (oggi art. 1 bis), comma 1, del C.G.S., per avere partecipato alla rissa, innescata al 42° del s.t. nel corso della gara Gioiosa Jonica - Benestarnatilese disputata il 23.03.2014, ed in particolare, nella seconda fase della rissa stessa, per avere gettato a terra e colpito con violenti calci il giocatore Pasquale Patrizio dell'US Gioiosa Jonica, procurandogli lesioni diagnosticate dai Sanitari dell'Ospedale di Locri, guaribili in 20 giorni; -b) per rispondere Domenico Pizzata e Salvatore Barbatano anche della violazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1(oggi art. 1 bis), comma 3, del C.G.S. per non avere aderito alle tre convocazioni disposte per essere ascoltati dal Collaboratore della Procura Federale, come meglio specificato nella parte motiva; la Società ASD BENESTARNATILESE oggi AC LOCRI 1909, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, delle violazioni ascritte ai propri calciatori Sebastiano Romeo, Francesco Sergi, Salvatore Barbatano e Domenico Pizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti che hanno dato origine al Procedimento 885/13-14. da cui si evince che: - in data 23.03.2014 si era disputata a Gioiosa Jonica (RC) la gara del Campionato di Promozione Gioiosa Jonica - Benestarnatilese terminata con il risultato di 2-1 a favore della squadra di casa, diretta dall'Arbitro Luigi Catanoso della Sezione AIA di Reggio Calabria, il quale con il suo rapporto riferiva che: a seguito dell'espulsione decretata al 42° del s.t. nei confronti del calciatore n. 8 ,Giorgio Pistininzi, della squadra del Gioiosa Jonica che aveva colpito con un violento calcio un avversario, si scatenava una pericolosa rissa tra i componenti delle due squadre, nel corso della quale subito espelleva i calciatori n. 14, Domenico Mammoliti, e n. 15, Giuseppe Mammoliti, entrambi della squadra del Benestarnatilese, per avere colpito con calci e pugni il calciatore della squadra di casa n. 7, Pasquale Patrizio, il quale a sua volta veniva espulso per avere reagito con schiaffi e pugni contro alcuni avversari; espelleva anche il calciatore Francesco Sergi della squadra Benestarnatilese responsabile di avere colpito più avversari con pugni e schiaffi, infine espelleva per doppia ammonizione al 50° del s.t. anche il calciatore Vincenzo Carbone della squadra ospite; - il G.S.T. presso il Comitato Regionale Calabria, in relazione alla rissa verificatasi nel corso della gara in esame, deliberava: di squalificare i calciatori Domenico Mammoliti e Giuseppe Mammoliti del Benestarnatilese fino al 30.06.2015; Pasquale Patrizio del Gioiosa Jonica per tre gare e Giorgio Pistininzi del Gioiosa Jonica per due gare: di infliggere l’ammenda di € 300,00 e penalizzare di tre punti in classifica la Società ASD Benestarnatilese; di infliggere l'ammenda di €300,00 alla Società US Gioiosa Jonica ASD; di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, per la determinazione di eventuali ulteriori responsabilità in ordine alla rissa stessa; - il Comitato Regionale Calabria, in ottemperanza a quanto disposto dal predetto GST, con la nota del 31.03.2014, trasmetteva gli atti alla Procura Federale, comprensivi anche della copia del C.U.n. 125 del 27.03.2014, che riportava la pubblicazione della predetta delibera del G.S.T., n. 7 fotografie ed un DVD con la ripresa filmata della rissa; Rilevato che al fine di accertare altri eventuali responsabili della rissa il Collaboratore Federale, Dott. Francesco De Domenico, ha ritenuto opportuno acquisire le testimonianze dei sottonotati tesserati: -il signor Giuseppe Amato, dirigente della Società ASD Benestarnatilese, il quale visionando, unitamente al predetto Collaboratore della Procura Federale verbalizzante, le immagini delle 7 fotografe e quelle in movimento del DVD, ha riferito che: a1 42° del s.t. il calciatore della squadra del Gioiosa Jonica, n. 7, Giorgio Pistininzi, colpiva con un violento calcio il n.16 della squadra del Benestarnatilese, Giuseppe Mammoliti, il cui atto scatenava una violenta rissa con la partecipazione dello stesso Giuseppe Mammoliti, di suo fratello n. 14, Domenico Mammoliti, e dei calciatori della stessa squadra ospite n. 4, Sebastiano Romeo, n. 6, Francesco Sergi, e n. 7, Salvatore Barbanato, il quale colpiva con un calcio il predetto avversare Giorgio Pistininzi; a seguito dell’intervento di alcuni Dirigenti, che facevano da pacieri, sembrava che tutto fosse finito e, nel frattempo, l’Arbitro decretava l'espulsione dei fratelli Mammoliti Giuseppe e Domenco e del n. 8 del Gioiosa Jonica Giorgio Pistininzi, se non che il calciatore della squadra di casa Pasquale Patrizio sferrava un violento pugno al volto del calciatore avversario Sebastiano Romeo provocandogli la fuoruscita di sangue dal naso; tale atto innescava una nuova rissa più violenta a cui partecipavano lo stesso Sebastiano Romeo ed altri suoi compagni della Benestarnatilese: il n. 4 Francesco Sergi, il n. 7 Salvatore Barbatano, il n. 15 Domenico Pizzata ed i predetti fratelli espulsi Domenico e Giuseppe Mammoliti; il calciatore di riserva Francesco Romeo, n. 17 della Benestarnatilese, anche se colpito dal DASPO della Questura di Reggio Calabria, in effetti non aveva partecipato alla rissa in quanto, sin dal 35° del s.t. aveva lasciato la panchina ed era rientrato negli spogliatoi a farsi la doccia, perché le sostituzioni erano terminate ed infatti non compariva nelle immagini della rissa visionate ma si notava che usciva dagli spogliatoi mentre stava indossando una maglietta nera e pantaloni di jeans ed in tali immagini si vedeva che si avvicinava ad un Agente delle Forze dell’Ordine a cui chiedeva cosa era accaduto; - il signor Sebastiano Romeo, calciatore tesserato per l’ASD Benestarnatilese, dopo avere visionato il predetto DVD insieme al Collaboratore Federale, ha confermato sostanzialmente la dinamica della rissa generatasi quasi al termine della gara in esame, con le stesse modalità riferite dal Dirigente Amato. -il signor Francesco Romeo, calciatore per la ASD Benestarnatilese, ha visionato il DVD insieme al Collaboratore della Procura Federale, ed ha dichiarato che: in occasione della gara in esame era di riserva e seduto in panchina; al 35° del secondo tempo, siccome erano terminate le sostituzioni della sua squadra, era rientrato negli spogliatoi per farsi la doccia e vestirsi con i propri indumenti; mentre era sotto la doccia udiva delle urla provenire dal terreno di gioco; poco dopo, come era possibile riscontrare dalle immagini del DVD, si portava all’ingresso dello spogliatoio per constatare cosa stava succedendo; in tale circostanza indossava una maglietta nera e pantaloni di jeans, quindi la gara riprendeva per terminare subito dopo; escludeva, pertanto, di avere partecipato alle fasi della rissa. Considerato che i calciatori Domenico Pizzata e Salvatore Barbatano, entrambi tesserati per la ASD Benestarnatilese, convocati per tre volte per essere ascoltati, nei giorni 27 maggio 2014, 01 e 06 giugno 2014 non si sono presentati, senza fornire giustificazioni in merito; Rilevato che il predetto Collaboratore ha ritenuto opportuno visionare autonomamente il DVD e riverificare la dinamica della rissa, apparsa in sostanza molto simile a quella indicata dal dirigente della società ASD Benestarnatilese, signor Giuseppe Amato, cheprima aveva visionato il DVD insieme allo stesso Collaboratore, da cui, oltre alle responsabilità accertate dall’Arbitro Luigi Catanoso e sanzionate dal GST a carico dei calciatori Mammoliti Giuseppe e Mammoliti Domenico della ASD Benestarnatilese, Pasquale Patrizio e Giorgio Pistininzi dell’U.S Gioiosa Jonica, sono affiorate gravi responsabilità a carico degli altri calciatori Domenico Pizzata del Benestarnatilese che durante la seconda fase della rissa, si avventava con violenti calci e pugni al torace contro il predetto capitano del Gioiosa Jonica Pasquale Patrizio, buttandolo a terra, lo stesso veniva poi colpito con un violento calcio dal calciatore ospite Sebastiano Romeo ed a seguire veniva colpito, sempre con calci dai compagni di squadra di quest’ultimo Francesco Sergi e Salvatore Barbatano nonché dai due fratelli Mammoliti (intanto, il calciatore Pasquale Patrizio, a causa delle lesioni subite, veniva subito trasportato all'Ospedale di Locri); Rilevato che i Sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri diagnosticavano al calciatore Pasquale Patrizio “Trauma facciale con doppia linea di frattura a carico della branca orizzontale da sinistra a destra frattura, contusione toracica”, giudicato guaribile in 20 giorni s.c. e ricoverato subito dopo presso l’unità operativa di chirurgia; Considerato che su richiesta della Procura Federale della F.I.G.C. è stato acquisito presso il Commissariato di P.S. di Siderno, il provvedimento DASPO, emesso íl 06.05.2014 dal Questore di Reggio Calabria, notificato dallo stesso Commissariato di P.S. in data 19.05.2014 ai calciatori destinatari del provvedimento, con la prescrizione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive per la durata di due anni a carico di Domenico Pizzata, Domenico Mammoliti, Giuseppe Mammoliti,Sebastiano Romeo, Francesco Sergi e Salvatore Barbatano; per la durata di un anno a carico di Pasquale Patrizio e Francesco Romeo; sostanzialmente in tale provvedimento la dinamica della rissa ricalca quella che si evidenzia dalla visione del DVD ad eccezione della responsabilità ascritta a carico di Francesco Romeo il quale dalla visione delle immagini del DVD non sembra che abbia preso parte alla rissa; infine si soggiunge che nel provvedimento DASPO viene dato atto che il calciatore Domenico Pizzata èstato deferito all'Autorità Giudiziaria in quanto autore dell’inizio dell'aggressione ai danni del calciatore dell'US Gioiosa Jonica Pasquale Patrizio; Considerato che i deprecabili comportamenti posti in essere durante la rissa dai calciatori Mammoliti Domenco, Mammoliti Giuseppe, Patrizio Pasquale e Pistininzi Giorgio, come riferito sopra, sono stati già sanzionati dal GST presso il C. R. Calabria; Ritenuto che il comportamento posto in essere anche dai calciatori Sebastiano Romeo, Francesco Sergi, Salvatore Barbatano, e Domenico Pizzata, tesserati per la società ASD Benanestarnatilese per avere partecipato alla rissa innescata al 42° del secondo tempo della gara in esame ed, in particolare, per avere evidenziato nella seconda fase della rissa stessa inauditi comportamenti violenti ed antisportivi ai danni del calciatore Pasquale Patrizio dell’U.S. Gioiosa Jonica, che per le lesioni procurategli era stato ricoverato all'Ospedale di Locri e dimesso con la prognosi di 20 giorni di guarigioni s.c., integri a carico degli stessi calciatori, tutti sottoposti al provvedimento DASPO irrogato dal Questore di Reggo Calabria, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1(oggi art,1 bis), comma 1, del C.G.S., facendo derivare, a titolo oggettivo, la responsabilità della Società FC Benestarnatilese ASD, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S.; Ritenuto che il comportamento omissivo posto in essere dai calciatori Domenico Pizzata e Salvatore Barbatano per non essersi presentati alle tre convocazioni disposte dal Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltati, senza fornire alcuna giustificazione, integri nei loro confronti anche la violazione, ai sensi dell’art. 1(oggi art.1 bis), comma 3, del C.G.S.; Vista la proposta dei Sostituto Procuratore Federale, Colonnello Domenico Infante; Visto l’art 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria; -Sebastiano Romeo; - Francesco Sergi; -Salvatore Barbatano; -Domenico Pizzata; tutti calciatori tesserati per la ASD Benestarnatilese oggi AC Locri 1909; a)per rispondere tutti, ciascuno per quanto di propria responsabilità, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1(oggi art.1 bis), comma 1, del C.G.S., per avere partecipato alla rissa, innescata al 42° del s.t.; nel corso della gara Gioiosa Jonica - Benestarnatilese disputata il 23.03.2014, ed in particolare, nella seconda fase della rissa stessa, per avere gettato a terra e colpito con violenti calci il giocatore Pasquale Patrizio dell'US Gioiosa Jonica, procurandogli lesioni diagnosticate dal Sanitari dell'Ospedale di Locri, guaribili in 20 giorni; b)per rispondere Domenico Pizzata e Salvatore Barbatano anche della violazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1(oggi art. 1 bis), comma 3, del C.G.S. per non avere aderito alle tre convocazioni disposte per essere ascoltati dal Collaboratore della Procura Federale, come meglio specificato nella parte motiva; -la Società ASD Benestarnatilese ora AC Locri 1909, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, delle violazioni ascritte ai propri calciatori Sebastiano Romeo, Francesco Sergi, Salvatore Barbatano e Domenico Pizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del C.G.S; IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 7 novembre 2014, è comparso davanti a questa Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri . Nessuno è comparso per i deferiti. L’AC Locri ha chiesto un rinvio a causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno impedito di raggiungere la sede di Catanzaro riportandosi comunque alle memorie difensive già depositate. Anche Sergi Francesco e Romeo Sebastiano hanno prodotto per il tramite di legale memorie difensive. La richiesta di differimento non appare legittima poiché si fonda solo sulla previsione e non su un effettivo impedimento. Il Tribunale dispone, pertanto, di procedersi oltre anche in base alla considerazione che le difese sono regolarmente pervenute ed esaminate dal Tribunale stesso. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: - nei confronti di Sebastiano Romeo, Francesco Sergi, Salvatore Barbatano e Domenico Pizzata la squalifica per la durata di 18 mesi per il capo d’imputazione di cui sub a); - per Salvatore Barbatano e Domenico Pizzata l’ulteriore squalifica per tre giornate per il capo d’imputazione di cui sub b); - per la Società ASD Benestarnatilese ora AC Locri 1909 l’ammenda di € 2.000,00 per il capo d’imputazione sub a) e l’ammenda di € 500,00 per il capo di imputazione di cui sub b). I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. Tribunale Federale Territoriale irroga le seguenti sanzioni: - per Sebastiano ROMEO, Salvatore BARBATANO e Domenico PIZZATA la squalifica per la durata di DICIOTTO (18) mesi ciascuno per il capo d’imputazione di cui sub a) e quindi fino al 19.5.2016; - per SERGI Francesco squalifica per la durata di DICIOTTO (18) mesi per il capo d’imputazione di cui sub a) e quindi fino al 30.12.2016 (già inibito fino al 30.6.2015); - per Domenico PIZZATA e Salvatore BARBATANO l’ulteriore squalifica per TRE (3) giornate ciascuno per il capo d’imputazione di cui sub b); - la Società ASD BENESTARNATILESE ora AC LOCRI 1909 l’ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00) per il capo d’imputazione sub a) e l’ammenda di € 300,00 (trecento/00) per il capo di imputazione di cui sub b).
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