COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico del: sig. TRIPODI Alfonso, arbitro effettivo della sezione AIA di Taurianova, arbitro della gara Juventina Siderno – Locri del 4.1.14, valevole per il campionato regionale allievi, per rispondere della violazione dell’articolo 1 (ora art. 1 bis), comma 1 e dei principi di probità, lealtà e correttezza ivi contenuti del C.G.S. e dei corrispondenti principi di cui all’articolo 40 del Regolamento AIA, recante: “Doveri degli arbitri”, commi 1 e 2, lettera h, concernente il dovere di assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario, così come descritto nella parte motiva.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico del: sig. TRIPODI Alfonso, arbitro effettivo della sezione AIA di Taurianova, arbitro della gara Juventina Siderno - Locri del 4.1.14, valevole per il campionato regionale allievi, per rispondere della violazione dell'articolo 1 (ora art. 1 bis), comma 1 e dei principi di probità, lealtà e correttezza ivi contenuti del C.G.S. e dei corrispondenti principi di cui all'articolo 40 del Regolamento AIA, recante: “Doveri degli arbitri”, commi 1 e 2, lettera h, concernente il dovere di assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario, così come descritto nella parte motiva. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, DELEGATI il Sostituto procuratore federale Dott. Stefano Laporta ed il Collaboratore Dott. Francesco De Domenico, in ordine alla nota del 27.1.14, prot. SR/UP, con la quale il Presidente del Comitato Regionale Calabria, Saverio Mirarchi, ha comunicato che la società AS Fossa dei Leoni di Siderno, ha segnalato la mancata trascrizione nei referti di gara di ammonizioni notificate nel corso delle gare Juventina Siderno - Virtus Gioia del 9.11.13 e Juventina Siderno - Locri del 4.1.14; VISTO che nella mail del 24 gennaio u.s., allegata agli atti del presente procedimento, il sig. Domenico Romeo, Presidente dell'ASD Fossa dei Leoni, ha scritto al Presidente del C.R. Calabria e al Presidente del CR AIA Calabria, segnalando che da un filmato in loro possesso, durante la gara Juventina Siderno - Locri del 4.1.14, valevole per il Campionato Regionale Allievi, si vedeva l'arbitro Tripodi ammonire il calciatore Minnella Giuseppe n. 8 della Juventina Siderno, in distinta con il numero 3, il quale già diffidato (CU n° 8 del 14.11.13), andava squalificato per la gara successiva; analogamente accadeva per il calciatore Barranca Riccardo in distinta con il n° 9, anch'egli diffidato e che quindi sarebbe stato squalificato per la gara successiva; invece, posto che nel Comunicato Ufficiale successivo alla gara non era fatta menzione di tali squalifiche, si era poi appreso che l'arbitro aveva trascritto i provvedimenti ufficiali adottati nei confronti del Minnella e del Barranca in capo ad altri calciatori, di guisa che i due atleti avevano partecipato alla successiva gara della propria squadra, peraltro qualificatasi per i play-off del campionato di categoria proprio a scapito della ASD Fossa dei Leoni; VISTO che l'attività d'indagine esperita e l'esame dei documenti e dei filmati ha consentito di ricostruire la vicenda; CONSIDERATO che dalla visione del filmato della gara in esame, allegato su supporto informatico agli atti del presente procedimento, risulta effettivamente che l'arbitro Tripodi ha ammonito i calciatori Minnella Giuseppe e Barranca Riccardo della Juventina Siderno, effettivamente in diffida e che quindi sarebbero stati squalificati, ma di queste due ammonizioni non risulta traccia nel referto di gara, provvedimenti disciplinari evidentemente ascritti ad altri tesserati; VISTO che durante l'audizione il sig. Romeo Domenico, tesserato nella corrente stagione sportiva con l'ASD Fossa dei Leoni come Presidente, ha confermato quanto descritto nella lettera che ha dato origine al presente procedimento; i due calciatori che erano stati ammoniti non erano stati squalificati, benché in diffida ed avevano partecipato alla gara successiva della squadra di appartenenza; quanto detto veniva confermato da un filmato della gara, di cui al capoverso precedente; VISTO che durante l'audizione il sig. Tripodi Alfonso, arbitro effettivo della sezione AIA di Taurianova e direttore della gara in questione, anche dopo la visione del filmato, ha riconosciuto che trattavasi delle immagini relative proprio alla gara da lui diretta il 4.1.2014 ultimo scorso tra Juventina Siderno e Locri, ha premesso di avere accusato prima della gara uno stato di malessere psico-fisico e di stress non comune, ammettendo di avere ammonito i calciatori Minnella e Barranca e di avere invece trascritto nel referto di gara, quali destinatari dei provvedimenti disciplinari, i calciatori Cardinale e Leone, riconoscendo l'errore e però sostenendo di averlo commesso in buona fede; CONSIDERATO dunque che, riguardo a quanto accertato, sembra potersi escludere l'ipotesi di illecito sportivo ventilata dall'esponente e, al contempo, non possono essere contemplate in questo provvedimento ipotesi di ripetizione della gara in quanto non rientranti nella competenza della Procura Federale; RILEVATA la gravità della condotta posta in essere dall'arbitro Tripodi; dai riscontri in sede investigativa, non si configurano altre e più gravi ipotesi di violazione di norme regolamentari, ma appare alquanto singolare che l'arbitro abbia “sbagliato” a trascrivere ben due ammonizioni, relative a due calciatori peraltro diffidati e anche la modificazione addotta per giustificare tale madornale errore, relativa ad uno stato di stanchezza e stress, appare plausibile ma altrettanto singolare, avendo in questi casi, il direttore di gara perlomeno il dovere di avvisare il proprio organo tecnico di riferimento, al quale sarebbe poi spettata la decisione di mantenere la designazione ovvero sostituire il direttore di gara; CONSIDERATI dunque i profili di responsabilità disciplinare ascrivibili al sig. Tripodi Alfonso, arbitro effettivo della sezione AIA di Taurianova, arbitro della gara Juventina Siderno - Locri del 4.1.14, valevole per il campionato regionale allievi, per avere trascritto sul rapporto di gara i nominativi, tra i calciatori ammoniti, di due giocatori che non erano stati destinatari del provvedimento disciplinare, omettendo invece la corretta segnalazione dei giocatori colpiti da provvedimento disciplinare ed impedendone la squalifica, integrando così la violazione dell'articolo 1, comma 1 (ora 1 bis comma 1 e dei principi di probità, lealtà e correttezza ivi contenuti del C.G.S. e dei corrispondenti principi di cui all'articolo 40 del Regolamento AIA, recante: “Doveri degli arbitri”, commi 1 e 2, lettera h, concernente il dovere di assolvere con tempestività e massima fedeltà al potere referendario, così come descritto nella parte motiva; CONSIDERATO il comportamento tenuto dal Tripodi durante l'audizione e la ammissione di responsabilità; VISTA la proposta del Sostituto procuratore federale, avv. Stefano Laporta; VISTO l’ art. 32, comma 4 (ora art 32 ter, comma 4 ) del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) presso il Comitato Regionale Calabria: il sig. Tripodi Alfonso, arbitro della gara Juventina Siderno - Locri del 4.1.14, valevole per il campionato regionale allievi, per avere trascritto sul rapporto di gara i nominativi, tra i calciatori ammoniti, di due giocatori che non erano stati destinatari del provvedimento disciplinare, omettendo la corretta segnalazione dei giocatori colpiti da provvedimento disciplinare ed impedendone la squalifica, integrando così la violazione dell'articolo 1 (ora art. 1 bis), comma 1 e dei principi di probità, lealtà e correttezza ivi contenuti del C.G.S. e dei corrispondenti principi di cui all'articolo 40 del Regolamento AIA, recante: “Doveri degli arbitri”, commi 1 e 2, lettera h, concernente il dovere di assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario, così come descritto nella parte motiva. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 novembre 2014 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Il deferito non è comparso. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta per il deferito: squalifica per la durata di mesi sei (6). I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga AL Sig.TRIPODI Alfonso, arbitro effettivo della Sezione AIA di Taurianova, mesi SEI (6) di squalifica e quindi fino al 26 MAGGIO 2015.
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