COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: -Sig. MARIO GIUSEPPE ITALO SOLANO, Presidente della S.S.D. Nicotera all’epoca dei fatti; per rispondere della violazione dell’art. 1, ora art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. così come integrato dall’art. 66 comma 1 N.O.l.F. per aver, in spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che debbono sovraintendere all’agire proprio di ciascun soggetto operante in ambito federale e della vigente normativa in tema di persone ammesse nel recinto di gioco e nelle aree ad esso direttamente pertinenziali (spogliatoi), in occasione della gara S.S.D. Nicotera – U.S.D. Mammola disputata in data 2.3.14 e valida per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone F, stagione sportiva 2013-14, omesso quale rappresentante e massimo dirigente della Società ospitante, di assumere ogni e più opportuna iniziativa idonea e atta ad evitare la indebita presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata, da identificarsi in un appartenente all’Arma dei Carabinieri al momento non in servizio, la quale durante l’intervallo dell’incontro de quo tentò di avvicinare e intrattenersi a colloquio con l’Arbitro della gara; -Sig. NAJIB LAFANDI, Arbitro effettivo della Sezione AIA di Locri; per rispondere della violazione dell’art. 40, comma 3, lett. h del Regolamento A.I.A., per aver, quale Arbitro dell’incontro S.S.D. Nicotera – U.S.D. Mammola del 02/03/2014 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone F, stagione sportiva 2013-14 e in violazione del proprio dovere di assolvere con la massima puntualità e fedeltà al proprio potere referendario, omesso di annotare e riportare fedelmente nel proprio referto di fine gara che al termine del primo tempo, nel dirigersi verso il proprio spogliatoio, aveva rinvenuto, nello spazio immediatamente antistante quest’ultimo, la presenza di una persona non autorizzata da lui riconosciuta per essere un militare dell’Arma dei Carabinieri di stanza a Locri del quale aveva fatto la conoscenza qualche tempo prima, al momento non in servizio e in abiti civili; -Società S.S.D. NICOTERA a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 4 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: -Sig. MARIO GIUSEPPE ITALO SOLANO, Presidente della S.S.D. Nicotera all'epoca dei fatti; per rispondere della violazione dell'art. 1, ora art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. così come integrato dall'art. 66 comma 1 N.O.l.F. per aver, in spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che debbono sovraintendere all'agire proprio di ciascun soggetto operante in ambito federale e della vigente normativa in tema di persone ammesse nel recinto di gioco e nelle aree ad esso direttamente pertinenziali (spogliatoi), in occasione della gara S.S.D. Nicotera - U.S.D. Mammola disputata in data 2.3.14 e valida per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone F, stagione sportiva 2013-14, omesso quale rappresentante e massimo dirigente della Società ospitante, di assumere ogni e più opportuna iniziativa idonea e atta ad evitare la indebita presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata, da identificarsi in un appartenente all'Arma dei Carabinieri al momento non in servizio, la quale durante l'intervallo dell'incontro de quo tentò di avvicinare e intrattenersi a colloquio con l'Arbitro della gara; -Sig. NAJIB LAFANDI, Arbitro effettivo della Sezione AIA di Locri; per rispondere della violazione dell'art. 40, comma 3, lett. h del Regolamento A.I.A., per aver, quale Arbitro dell'incontro S.S.D. Nicotera - U.S.D. Mammola del 02/03/2014 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone F, stagione sportiva 2013-14 e in violazione del proprio dovere di assolvere con la massima puntualità e fedeltà al proprio potere referendario, omesso di annotare e riportare fedelmente nel proprio referto di fine gara che al termine del primo tempo, nel dirigersi verso il proprio spogliatoio, aveva rinvenuto, nello spazio immediatamente antistante quest'ultimo, la presenza di una persona non autorizzata da lui riconosciuta per essere un militare dell'Arma dei Carabinieri di stanza a Locri del quale aveva fatto la conoscenza qualche tempo prima, al momento non in servizio e in abiti civili; -Società S.S.D. NICOTERA a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 4 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente. IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Aggiunto, Letta la lettera, datata 03/03/2014 inviata all'Ufficio dal Presidente della S.S.D. Nicotera per segnalare e denunciare quanto occorso in occasione della gara disputata dalla propria Società contro la U.S.D. Mammola in data 02.03.2014 e valida per il Campionato di 2° Categoria, Girone F, stagione sportiva 2013-14 e, segnatamente, la indebita presenza di una persona non identificata e non inserita nella distinta di gara della U.S.D. Mammola la quale, qualificatasi come "carabiniere” e indossante un giubbotto all'apparenza riconducibile a quest'ultima società, ebbe, durante l'intervallo della gara, ad introdursi nello spogliatoio dell'Arbitro e ad intrattenersi a colloquio con questi; disposto lo svolgimento di una attività di indagine volta ad accertare e fare luce in merito ai fatti di cui alla menzionata denuncia del Presidente della S.S. D. Nicotera; Esaminati i risultati delle svolte indagini dai quali è emerso che: - nel corso della propria audizione innanzi all'Organo Inquirente il Presidente della S.S.D. Nicotera, Sig. Mario Giuseppe Italo Solano, non solo confermava integralmente il contenuto della propria lettera denuncia, ma aveva, altresì, occasione di aggiungere anche che l'episodio in questione lo aveva particolarmente turbato ed infastidito specie per avere lo stesso coinvolto direttamente l'Arbitro designato per la direzione dell'incontro in argomento; - durante la propria programmata audizione davanti all'Organo Inquirente l'Arbitro della gara in parola, Sig. Najib Lafandi, appartenente alla Sezione A.I.A. di Locri (RC), dichiarava che alla fine del primo tempo, nel mentre faceva rientro verso il proprio spogliatoio, si avvedeva della presenza, nello spazio immediatamente antistante a quest'ultimo, di una persona a lui nota per essere un appartenente all'Arma dei Carabinieri in servizio presso Locri la quale, nell'occasione, si trovava, in abiti borghesi, unitamente ad alcuni propri colleghi in serviziod'ordine pubblico presso l'impianto sportivo in uso alla società S.S.D. Nicotera. Dichiarava, inoltre, che tale persona, la quale sapeva chiamarsi Filippo Noto e della quale aveva fatto conoscenza qualche tempo prima allorquando la stessa era stata impegnata nei rilievi tecnici di un incidente stradale in cui egli era rimasto personalmente coinvolto, non appena ebbe a scorgerlo ma, prima che facesse ingresso all'interno del proprio spogliatoio, gli si avvicinò come per porgergli parola e che, a quel punto, allora, egli invitò la stessa ad allontanarsi immediatamente in quanto non autorizzata a poter stare in quel luogo, ossia, negli spogliatoi, né, tantomeno, a rivolgergli verbo. Asseriva, infine, che non aveva ritenuto di dover fare menzione di tale accadimento nel proprio referto di fine gara per aver considerato lo stesso del tutto "irrilevante" e non degno, pertanto, di menzione; - in occasione della propria audizione innanzi all'Organo Inquirente il Segretario della U.S.D. Mammola, Sig. Nicodemo Agostino, riconosceva nelle fotografie allegate alla denuncia presentata dal Presidente della S.S.D. Nicotera e quali riproducenti il "soggetto" non autorizzato presente negli spogliatoi durante l'intervallo della gara in argomento, una persona di sua conoscenza che sapeva chiamarsi Filippo Noto ed essere un militare dell'Arma dei Carabinieri in servizio a Locri. Negava, però, che tale persona fosse mai stata tesserata per la U.S.D. Mammola o, comunque, che la stessa avesse mai agito per conto o nell'interesse di quest'ultima e, al riguardo, precisava, altresì, che il giubbotto dalla medesima indossato in tutte le fotografie agli atti, pur all'apparenza riconducibile alla U.S.D. Mammola per la presenza su di esso di un piccolo stemma con la dicitura "Mammola", non corrispondeva, tuttavia, affatto, né a quello ufficiale in uso ai tesserati della Società nella stagione sportiva 2013-14, né ad alcun altro indossato da costoro nelle stagioni precedenti; Ritenuto, allora, alla luce di quanto precede, provata la presenza all'interno degli spogliatoi dell'impianto sportivo in uso alla S.S.D. Nicotera, in occasione della gara da quest'ultima disputata in data 02/03/2014 contro la U.S.D. Mammola, di una persona non autorizzata, da doversi identificare in un militare dell'Arma dei Carabinieri - al momento non in servizio - rispondente al nome di Filippo Noto, la quale durante l'intervallo di detta gara tentò di avvicinare e intrattenersi a colloquio con l'Arbitro Sig. Najib Lafandi che aveva conosciuto in precedenza per ragioni del proprio ufficio; Ritenuto, altresì, provato, specie sulla base delle puntuali dichiarazioni rese al riguardo dal Direttore di gara (asserzioni queste che per la loro provenienza assumono la veste di fonte di prova privilegiata) che detta persona non riuscì, però, nel proprio intento, ossia, ad intrattenersi a colloquio con quest'ultimo, per essere stata immediatamente respinta dallo stesso e invitata ad allontanarsi in quanto non autorizzata ad accedere agli spogliatoi; Ritenuto, ancora, provato anche che tale persona, nell'occasione, ebbe ad agire a titolo del tutto personale e che, pertanto, lacondotta della stessa non possa essere in alcun modo da ricondurre agli interessi della U.S.D. Mammola, in quanto, non solo, la medesima non risulta essere mai stata tesserata, né aver intrattenuto rapporti o aver svolto, a qualsivoglia titolo, attività all'interno o per conto di siffatta ultima Società, ma anche, in quanto, pur avendo nell'occorso indossato un giubbotto all'apparenza riconducibile alla U.S.D. Mammola è dimostrato dal corredo fotografico agli atti che trattasi di un capo di abbigliamento mai utilizzato negli anni da detta Società; Ritenuto, comunque, che la accertata indebita presenza negli spogliatoi dell'impianto sportivo in uso alla S.S.D. Nicotera di una persona non autorizzata abbia concretato una evidente violazione della vigente normativa in tema di persone ammesse nel recinto di gioco e nella aree ad esso direttamente pertinenziali (spogliatoi) quale prevista e disciplinata dall'art. 66, comma 1, N.O.l.F.; Ritenuto che siffatta violazione disciplinare appaia, materialmente, ascrivibile al Presidente della S.S.D. Nicotera, Sig. Mario Giuseppe Italo Solano, per aver costui, in occasione della gara in esame, nella propria veste di responsabile e di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ospitante e, quindi, come tale di soggetto chiamato ad assumere ogni e più opportuna iniziativa atta ad evitare la presenza nel recinto di gioco e nelle aree ad esso direttamente pertinenziali (spogliatoi) di qualsivoglia soggetto non autorizzato, tenuto una condotta omissiva e negligente tale da aver reso possibile, o, quanto meno, favorito l'occasionarsi dell'episodio in contestazione; Ritenuto, poi, sempre sulla scorta delle risultanze istruttorie, provato pure, che l'Arbitro dell'incontro in parola, Sig. Najib Lafandi, appartenente alla Sezione A.I.A. di Locri, omise volontariamente di far menzione nel proprio referto di fine gara del sopramenzionato episodio relativo alla indebita presenza negli spogliatoi durante l'intervallo di una persona non autorizzata; Ritenuto che tale omissione abbia dato luogo ad una palese violazione di quel potere-dovere di puntuale ed esatta refertazione di cui è titolare ciascun Arbitro nell'esercizio e nell'espletamento delle proprie funzioni e, più nello specifico, abbia comportato un sottrarsi e venir meno a quel dovere di assolvere con la massima fedeltà al proprio potere referendario di cui è richiamo all’art.40, comma 3, lett. h del vigente Regolamento AIA; Ritenuto, in proposito, che nel caso di specie sussista, ex art. 3 comma 2 del Regolamento AIA., la competenza e la legittimazione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. a conoscere e giudicare della sopradescritta condotta ascrivibile al sopramenzionato Direttore di gara in deroga alla ordinaria giurisdizione "domestica" dell'AIA. atteso che, per la natura della stessa, è da escludere che la questione in esame non abbia irradiato riflessi e/o, in alcun modo, attinto e involto direttamente e/o indirettamente altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, della F.l.G.C.; Ritenuto, infine, che alla sopraindicata violazione disciplinare imputabile al presidente della S.S.D. Nicotera, Sig. Mario Giuseppe Italo Solano, consegua, ex art. 4, comma 1 del C.G.S., la responsabilità diretta di quest'ultima società; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Enrico Liberati; Visto l'art. 32, (ora art. 32 ter) comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: - il Sig. Mario Giuseppe Italo Solano, Presidente della S.S.D. Nicotera all'epoca dei fatti; per rispondere della violazione dell'art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1 del C.G.S. così come integrato dall'art. 66, comma 1 N.O.l.F. per aver, in spregio dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che debbono sovraintendere all'agire proprio di ciascun soggetto operante in ambito federale e della vigente normativa in tema di persone ammesse nel recinto di gioco e nelle aree ad esso direttamente pertinenziali (spogliatoi), in occasione della gara S.S.D. Nicotera - U.S.D. Mammola disputata in data 02.03.2014 e valida per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone F, stagione sportiva 2013-14, omesso quale rappresentante e massimo dirigente della Società ospitante, di assumere ogni e più opportuna iniziativa idonea e atta ad evitare la indebita presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata, da identificarsi in un appartenente all'Arma dei Carabinieri al momento non in servizio, la quale durante l'intervallo dell'incontro de quo tentò di avvicinare e intrattenersi a colloquio con l'Arbitro della gara; -il Sig. Najib Lafandi, Arbitro effettivo della Sezione AIA di Locri, per rispondere della violazione dell'art. 40, comma 3, lett. h del Regolamento A.I.A., per aver, quale Arbitro dell'incontro S.S.D. Nicotera - U.S.D. Mammola del 02/03/2014 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone F, stagione sportiva 2013-14 e in violazione del proprio dovere di assolvere con la massima puntualità e fedeltà al proprio potere referendario, omesso di annotare e riportare fedelmente nel proprio referto di fine gara che al termine del primo tempo, nel dirigersi verso il proprio spogliatoio, aveva rinvenuto, nello spazio immediatamente antistante quest'ultimo, la presenza di una persona non autorizzata da lui riconosciuta per essere un militare dell'Arma dei Carabinieri di stanza a Locri del quale aveva fatto la conoscenza qualche tempo prima, al momento non in servizio e in abiti civili; -la società S.S.D. Nicotera, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 4 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 novembre 2014, sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: -il Sostituto Procuratore Federale Avv.Gianfranco Marcello; -il Presidente Mario Giuseppe Italo Solano,il quale ha negato gli addebiti a suo carico e della società contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale e precisando - ribadendo quanto contenuto nella memoria difensiva prodotta - di non ritenersi meritevole di alcuna sanzione. In particolare ha argomentato di aver permesso al signor Filippo Noto di accedere nell’impianto in quanto lo stesso si è qualificato, presentandosi all’ingresso autorità e forze dell’ordine, mostrando il tesserino dei Carabinieri. Nonostante lo stesso si stesse intrattenendo con i colleghi di Nicotera gli ha chiesto i motivi della presenza e si è visto rispondere in maniera tale da fargli sorgere il dubbio che la stessa fosse riconducibile a motivi di servizio. Al momento del suo ingresso negli spogliatoi è inoltre intervenuto per porre fine al colloquio con l’arbitro accompagnandolo al cancello con l’ausilio dei Carabinieri di Nicotera. Ha infine denunciato il fatto agli Organi federali ed anche al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Nicotera ottemperando in toto ai doveri che gli rivengono dalla sua posizione di tesserato; -l’arbitro Najib Lafandi, assistito dal dottor Nicola Ritorto, che ha negato ogni addebito. Nello specifico ha rappresentato che il Noto si è limitato a chiedere quali sviluppi avesse avuto un incidente stradale che lo aveva coinvolto qualche tempo prima. L’arbitro a tale richiesta ha ritenuto di non dare riscontro ed il Noto si è immediatamente allontanato. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: per il Sig. Mario Giuseppe Italo Solano, Presidente della S.S.D. Nicotera all'epoca dei fatti, inibizione per la durata di mesisei (6); per il Sig. Najib Lafandi, Arbitro effettivo della Sezione AIA. di Locri, squalifica per la durata di mesi tre (3); -per la società S.S.D. Nicotera ammenda di 600,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti non integrino le violazioni contestate. Le argomentazioni addotte dal Presidente Solano, sopra riportate, meritano pregio; in quanto lo stesso ha in effetti adempiuto a quelli che erano gli obblighi rivenienti dalla sua carica. Anche l’arbitro ha correttamente ritenuto di non verbalizzare in rapporto un episodio che non ha assunto alcuna rilevanza disciplinare essendosi consumato in pochi secondi con lo scambio di poche battute. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale proscioglie i deferiti da ogni addebito.
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