• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 8 a carico di:
– Signora Maria Raffaella MILETO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato
della violazione dell’art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme
federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.38, comma 1 delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società per la quale intendono prestare la propria attività), per aver consentito al sig. Le Pera Carlo di svolgere l’attività di tecnico senza essere regolarmente tesserato per la società A.S.D. Calcio a 5 Soverato (tesseramento tardivo);
– Società A.S.D. CALCIO a 5 SOVERATO della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per
responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale
rappresentante.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 26/11/2014
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 8 a carico di:
- Signora Maria Raffaella MILETO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato
della violazione dell'art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme
federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all’art.38, comma 1 delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società per la quale intendono prestare la propria attività), per aver consentito al sig. Le Pera Carlo di svolgere l'attività di tecnico senza essere regolarmente tesserato per la società A.S.D. Calcio a 5 Soverato (tesseramento tardivo);
- Società A.S.D. CALCIO a 5 SOVERATO della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per
responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale
rappresentante.
IL DEFERIMENTO
Il Procuratore Federale Aggiunto,
- esaminati gli atti trasmessi dal Settore Tecnico F.I.G.C. il 21.02.2014 a seguito di denuncia del Comitato Regionale
Calabria Figc con allegati delibera del Giudice Sportivo Territoriale Comitato Regionale Calabria (C.U. n. 89 del 16.01.2014) e
decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Calabria (C.U. n. 102 04.02.2014) e riguardanti comportamenti
antiregolamentari consistiti nella duplice attività svolta nella stagione sportiva 2013/2014 dal sig. Mardente Gianluigi,
tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore calcio a cinque, codice 110.732) nonché giocatore di calcio a cinque
(matricola 2.940.602) tesserato quale giocatore per la stagione sportiva 2013/2014 per la società A.S.D. Calcio a 5 Soverato
partecipante al campionato regionale Calabria Calcio a 5 serie C1, con la quale società ha svolto attività sia di calciatore
che di allenatore e successivamente dal 06.12.2013 tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Barcollando
Calcio a 5 partecipante al campionato regionale Calabria Calcio a 5 serie C2;
- ritenuto che i comportamenti antiregolamentari del sig. Mardente Gianluigi sono già stati posti al vaglio del Giudice Sportivo Territoriale Comitato Regionale Calabria (C.U. n. 89 del 16.01 .2014) con decisione confermata dalla Commissione
Disciplinare Territoriale Calabria (C.U. n. 102 del 04.02.2014) e per il principio del "ne bis in idem" non possono essere oggetto di deferimento da parte della Procura Federale e pertanto non si procede;
- rilevato peraltro che dalla documentazione acquisita (distinte gare stagione sportiva 2013/2014 della società A.S.D. Calcio
a 5 Soverato e tabulati del Settore Tecnico) sono emersi comportamenti antiregolamentari riguardanti il sig. Le Pera Carlo,
tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore calcio a cinque codice 102.723) tesserato quale allenatore della
prima squadra per la stagione sportiva 2013/2014 a far data dal 20.03.2014 per la società A.S.D. Calcio a 5 Soverato
partecipante al campionato regionale Calabria calcio a cinque serie C1: in particolare è risultato che il sig. Le Pera Carlo
ha svolto l'attività di allenatore della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato sin dal 07.12.2013 (v. distinte gare) mentre il
tesseramento per la predetta società è stato effettuato successivamente ovvero in data 20.03.2014 (v. tabulato storico settore
tecnico);
- ritenuto, pertanto, che la condotta posta in essere dalla signora Mileto Maria Raffaella, Presidente e legale
rappresentante della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato, integri la violazione di cui all'art. 1, comma 1 (ora art. 1 bis.
comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà,
correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione aIl'art.38, comma 1 delle NOIF
(secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società per la
quale intendono prestare la propria attività) per aver consentito al sig. Le Pera Carlo di svolgere l'attività di tecnico senza
essere regolarmente tesserato per la società A.S.D. Calcio a 5 Soverato (tesseramento tardivo), nonché a titolo di
responsabilità diretta, per quanto addebitato al proprio Presidente e legale rappresentante, ai sensi deII'art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibile alla società A.S.D. Calcio a5 Soverato;
- considerato che per la condotta posta in essere dal tecnico LE Pera Carlo (codice 102.723) -art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva ed art.38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1 delle NOIF) per aver svolto l'attività di tecnico per conto della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato senza essere regolarmente tesserato per la stessa società (il tesseramento è tardivo), si provvede con autonomo atto al deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore, avv. Tullio Cristaudo;
- visto l'ari. 32 (ora art. 32 ter), comma 4 dei Codice di Giustizia Sportiva;
- visto altresì l'art.38, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva ai fini delle modalità di comunicazione del
presente provvedimento;
HA DEFERITO
al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:
- Signora Maria Raffaella Mileto, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato della violazione dell'art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in
relazione all’art.38 comma 1 delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società per la quale intendono prestare la propria attività) per aver consentito al sig. Le Pera Carlo di svolgere l'attività di tecnico senza essere regolarmente tesserato per la società A.S.D. Calcio a 5 Soverato (tesseramento tardivo);
- Società A.S.D. Calcio a 5 Soverato della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 21 novembre 2014, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per i deferiti.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:
-per la Signora Maria Raffaella MILETO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato, inibizione per la durata di mesi tre (3);
-per la Società A.S.D. CALCIO a 5 SOVERATO ammenda di € 500,00.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.
Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale irroga alla Signora MARIA RAFFAELLA MILETO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato, mesi TRE (3) d’inibizione e quindi fino al 26 FEBBRAIO 2015. Dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. CALCIO a 5 SOVERATO poiché inattiva dal 5.8.2014.
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DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 8 a carico di:
– Signora Maria Raffaella MILETO, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio a 5 Soverato
della violazione dell’art. 1 (ora art. 1 bis), comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme
federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art.38, comma 1 delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società per la quale intendono prestare la propria attività), per aver consentito al sig. Le Pera Carlo di svolgere l’attività di tecnico senza essere regolarmente tesserato per la società A.S.D. Calcio a 5 Soverato (tesseramento tardivo);
– Società A.S.D. CALCIO a 5 SOVERATO della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per
responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale
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