COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 26/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.19 della Società A.S.D. FUTUSAL SERRA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 13.11.2014 (squalifica del calciatore CARRERA Angelo Raffaele per CINQUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 26/11/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.19 della Società A.S.D. FUTUSAL SERRA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 13.11.2014 (squalifica del calciatore CARRERA Angelo Raffaele per CINQUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il Sig. Carrera Angelo Raffaele si è reso responsabile di comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara e che, al termine, ha proferito minacce nei confronti dello stesso; che l’art.19, lett.e, del C.G.S., contrariamente a quanto affermato nel ricorso, contempla due ipotesi: la prima consente al G.S. di comminare la sanzione della squalifica di più giornate di gara; la seconda vieta, in casi di particolare violenza o di particolare gravità, di comminare una squalifica inferiore a quattro giornate di gara; che, rientrando la fattispecie esaminata nella prima ipotesi, la sanzione inflitta dal G.S. è congrua tenuto conto della natura e delle modalità dei fatti ascritti al calciatore; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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