COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 03/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.27 della Società SAL FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 6.11.2014 (omologazione risultato della gara San Fili Calcio 1926 – Audace Rossanese del 12.10.2014).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 03/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.27 della Società SAL FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 6.11.2014 (omologazione risultato della gara San Fili Calcio 1926 - Audace Rossanese del 12.10.2014). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; letta la memoria difensiva in atti presentata dal rappresentante legale della Società reclamante; RILEVA che il Giudice Sportivo Territoriale (con C.U. n.56 del 06.11.2014 del Comitato Regionale Calabria) ha rigettato il reclamo con il quale la società San Fili Calcio 1926 chiedeva che venisse inflitta all’A.S.D. Audace Rossanese la punizione sportiva della perdita della gara San Fili Calcio 1926 - Audace Rossanese del 12.10.2014, valevole per il Campionato Promozione, col punteggio di 0-3, per aver fatto partecipare alla stessa il calciatore Curia Andrea (nato il 24.05.1996) che, a giudizio della reclamante, si trovava in posizione irregolare. La società San Fili Calcio 1926 sostiene, infatti, che il Curia avrebbe preso parte alla gara non avendo scontato le tre giornate di squalifica comminategli a seguito del provvedimento relativo alla disputa della gara Audace Rossanese - Corigliano Schiavonea del 04.03.2014, gara disputatasi nell’ultima giornata del Campionato Juniores della s.s. 2013/2014. La reclamante si duole argomentando come la squalifica del Curia poteva e quindi doveva essere scontata la stagione successiva, non necessariamente nel Campionato Juniores (per il quale il calciatore era ancora “in quota”), ma non prendendo parte alla prima gara utile a scontarla della società di appartenenza (da individuarsi nella gara in esame valevole per il Campionato Promozione). Ritiene questa Corte Sportiva di Appello Territoriale di non poter accogliere le argomentazioni della reclamante. Difatti, l’art.22, comma 3, del C.G.S. in relazione al caso di cui occupa non lascia alcun margine interpretativo ma si presta a lettura univoca e certa. Per come già riportato in motivazione dal giudice di prime cure, il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento: circostanza questa presente nel caso di specie, in quanto trattasi di calciatore ancora “in quota” per il Campionato Juniores nella corrente stagione 2014/2015, con la medesima società della stagione precedente, l’Audace Rossanese. Pertanto, il calciatore Curia Andrea deve scontare la sanzione irrogatagli nel Campionato Juniores della stagione in corso, non avendo potuto farlo nella s.s. 2013/2014 in cui è stata irrogata (poiché comminatagli, come si è già detto, in occasione dell’ultima giornata di campionato), ai sensi dell’art.22, comma 6, del C.G.S.. In conclusione, si ritiene di dover confermare la decisione del giudice di prima istanza che ha ritenuto regolare la posizione del calciatore di che trattasi. Il reclamo, pertanto, è da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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