COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 03/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.30 della Società A.S.D. AUDAX BOVALINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.19 SGS del 20.11.2014 (ammenda di € 40,00, squalifica del calciatore GIORGI Francesco per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 03/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.30 della Società A.S.D. AUDAX BOVALINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.19 SGS del 20.11.2014 (ammenda di € 40,00, squalifica del calciatore GIORGI Francesco per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA in via preliminare, che il reclamo proposto dalla società A.S.D. Audax Bovalinese va dichiarato inammissibile con riferimento all’ ammenda di € 40,00, non essendo impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori ad € 50,00, ai sensi del disposto di cui all’art.45, comma 3, del C.G.S.; che, dal supplemento di rapporto dell’arbitro della gara Academy Calcio Gioiese - A.S.D. Audax Bovalinese del 17.11.2014 (non disputata per impraticabilità del terreno di gioco), risulta che il calciatore Giorgi Francesco si è reso responsabile di un comportamento offensivo verso l’arbitro e non anche minaccioso, come riportato invece nella decisione di primo grado impugnata (cfr. C.U. n.19 del 20.11.2014 del Comitato Regionale Calabria/Attività Giovanile); considerato, pertanto, di dover operare una riduzione della sanzione irrogata dal primo giudice; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo della società A.S.D. Audax Bovalinese in relazione all’impugnazione dell’ammenda di € 40,00; in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore GIORGI Francesco a TRE (3) giornate effettive di gara; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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