COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 03/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.31 della Società A.S.D. A.C. SCILLESE 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui alComunicato Ufficiale n.34 del 13.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara San Giorgio 2012 – AC Scillese 2012 del 9.11.2014, penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica del calciatore MACRI’ Massimo fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore CIMOROSA Giuseppe fino al 31.12.2015, squalifica del calciatore POLISTENA Antonino per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 03/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.31 della Società A.S.D. A.C. SCILLESE 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui alComunicato Ufficiale n.34 del 13.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara San Giorgio 2012 - AC Scillese 2012 del 9.11.2014, penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica del calciatore MACRI’ Massimo fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore CIMOROSA Giuseppe fino al 31.12.2015, squalifica del calciatore POLISTENA Antonino per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA - in via preliminare, che il reclamo proposto dalla società A.S.D. A.C.Scillese 2012 deve essere dichiarato inammissibile con riferimento alla sola impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. A.C.San Giorgio - A.C. Scillese 2012 del 09.11.2014 col punteggio di 0-3, non essendo stata allegata al reclamo la ricevuta comprovante la trasmissione alla controparte del medesimo atto ai sensi dall’art.46, comma 5, del C.G.S.; - che, per quanto attiene alla penalizzazione di un punto in classifica ed alla posizione dei calciatori Macrì Massimo e Cimarosa Giuseppe, preso atto della gravità dei fatti contestati e delle sanzioni irrogate in primo grado, si riteneva necessario nella seduta odierna un approfondimento istruttorio, disponendo la convocazione dell’arbitro della gara A.S.D. San Giorgio - A.S.D. A.C. Scillese 2012 del 09.11.2014 per la seduta del 12 gennaio 2015; - che la squalifica per quattro giornate irrogata al calciatore Polistena Antonino (capitano della Scillese), per atto di modesta violenza contro l’arbitro, avendo strappato dalle mani dell’arbitro il cartellino per impedire l’espulsione, appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli, tenuto conto, peraltro, dell’aggravante costituita dalle funzioni di capitano rivestite dal calciatore; P.Q.M. -dichiara inammissibile il reclamo della società A.S.D. A.C.Scillese 2012 in relazione all’impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara in esame col punteggio di 0-3; -rimanda ogni decisione, relativamente all’impugnazione della penalizzazione di un punto in classifica ed alla squalifica comminata ai calciatori Macrì Massimo e Cimarosa Giuseppe, in esito alla disposta audizione dell’arbitro nella seduta del 12 GENNAIO 2015; -rigetta nel resto.
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