COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 10/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.12 della Società A.S.D. SPORTING TERRANOVA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 16.10.2014 (squalifica del calciatore PORTO Andrea fino al 16.10.2015).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 10/12/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.12 della Società A.S.D. SPORTING TERRANOVA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 16.10.2014 (squalifica del calciatore PORTO Andrea fino al 16.10.2015).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
ritenuto che la società reclamante non è comparsa;
ritenuto che la reclamante, che ha escluso qualsiasi contatto fisico con l'arbitro, non ha esposto argomentazioni idonee ad inficiare il rapporto di gara, che costituisce prova privilegiata, dal quale invece risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Porto Andrea colpiva l'arbitro con un pugno alla schiena provocando leggero dolore;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla fattispecie, trattandosi di atto di violenza contro l'arbitro, senza conseguenze lesive;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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