COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 10/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.33 della Società A.S.D. BOVA MARINA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (ammenda di € 300,00, squalifica del campo di gioco per DUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 10/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.33 della Società A.S.D. BOVA MARINA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (ammenda di € 300,00, squalifica del campo di gioco per DUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la società reclamante impugna la sanzione adottata dal giudice di prime cure e ne chiede l'annullamento o in subordine la riduzione, argomentando che il direttore di gara è stato aggredito da un solo tifoso e non da due, il quale avrebbe tentato di sgambettarlo, senza peraltro riuscirci, e gli avrebbe dato un “colpetto” dietro la spalla, più che altro una spinta, e non un calcio alla gamba e un pugno alla nuca. Inoltre il protagonista dell'aggressione era persona incapace di intendere e di volere che ha colpito anche un dirigente della società Bova Marina, ferendolo allo zigomo mentre tentava di impedirgli l'ingresso in campo. A parere della Corte appaiono incontestabili i fatti ascritti, come risultanti dagli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata e le argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente non possono confutarne il valore. Ai sensi dell'art.4 del C.G.S. le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori e sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare, sia all'interno che all'esterno del proprio impianto sportivo. Quanto alle sanzioni irrogate dal primo giudice, sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati, ma può essere comunque ridotta la squalifica del campo, tenuto conto della collaborazione fattiva prestata dai dirigenti della società Bova Marina. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del campo di gioco ad UNA (1) gara effettiva; conferma l'ammenda e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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