COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 10/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.37 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (squalifica del calciatore AQUINO Vincenzo per SEI gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 10/12/2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.37 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (squalifica del calciatore AQUINO Vincenzo per SEI gare).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale rappresentante della società reclamante che insiste per una congrua riduzione della squalifica;
RILEVA
La reclamante, pur ammettendo le offese proferite dal calciatore all'indirizzo dell'arbitro, contesta l'addebito della “reiterazione”, che avrebbe aggravato la sanzione, in quanto il calciatore si è reso responsabile della propria azione in un unico contesto temporale, peraltro brevissimo, come emerso dagli atti ufficiali.
Premesso che appaiono incontestabili i fatti ascritti a carico del calciatore Aquino Vincenzo, per come accertati dal Giudice sportivo.
Tuttavia ritiene la Corte che la sanzione inflitta sia eccessiva in relazione all’unico contesto in cui si è verificata la protesta.
Deve conseguentemente ridursi la squalifica irrogata da primo giudice, tenuto però conto che il calciatore Aquino aveva la qualifica
di capitano.
P.Q.M.
riduce la squalifica a carico di AQUINO Vincenzo a QUATTRO giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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