COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 DEL 17/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.39 della Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (squalifica del calciatore NASSO Vincenzo per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 DEL 17/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.39 della Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 27.11.2014 (squalifica del calciatore NASSO Vincenzo per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che alla stregua del referto del direttore di gara, confermato nell’odierna seduta, il Sig.Nasso Vincenzo si è rifiutato di prestare collaborazione all’arbitro; che appare conforme a giustizia ridurre a due giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore Nasso; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce a DUE (2) giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore NASSO Vincenzo e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.
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