COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 DEL 17/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.40 della Società S.S.D. KENNEDY J.F. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 SGS del 4.12.2014 (inibizione del dirigente MONIACI Raffaele fino al 3/4/2015, squalifica del calciatore MAZZA Vitaliano per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 DEL 17/12/2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.40 della Società S.S.D. KENNEDY J.F. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 SGS del 4.12.2014 (inibizione del dirigente MONIACI Raffaele fino al 3/4/2015, squalifica del calciatore MAZZA Vitaliano per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; OSSERVA La reclamante deduce che né il Moniaci né il Mazza si sarebbero resi responsabili degli addebiti loro contestati. Dal referto del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, invece risultano in maniera chiara ed in equivoca le violazioni addebitate ai tesserati della Società Kennedy per cui il reclamo non può trovare integrale accoglimento. Appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni inflitte. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce: - l’inibizione inflitta al dirigente MONIACI Raffaele al 28.2.2015; - la squalifica inflitta al calciatore MAZZA Vitaliano a DUE giornate effettive di gara; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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