COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 92 DEL 14/01/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.47 della Società SPORTING CLUB CORIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.16 SGS dell’11.12.2014 (omologazione risultato della gara Sporting Club Corigliano – Fabrizio Calcio a 5 2007 del 9.12.2014 – Allievi Provinciali C.5).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 92 DEL 14/01/2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.47 della Società SPORTING CLUB CORIGLIANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato
Ufficiale n.16 SGS dell’11.12.2014 (omologazione risultato della gara Sporting Club Corigliano - Fabrizio Calcio a 5 2007 del
9.12.2014 - Allievi Provinciali C.5).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
il reclamo si fonda sull’asserzione della società Sporting Club Corigliano secondo cui la gara in epigrafe è terminata con la vittoria della propria squadra per 5 a 4, come addirittura in una nota allegata agli atti dalla stessa squadra avversaria. Impugna, pertanto, la delibera con cui il giudice sportivo ha omologato il risultato di 4 a 4 come da rapporto arbitrale.
L’arbitro ascoltato a chiarimenti nella seduta odierna ha confermato - senza alcun dubbio - che il risultato conseguito sul campo è di 4 a 4. Il reclamo non merita, pertanto, accoglimento.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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