COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 10.09.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SALSOMAGGIORE CALCIO avverso squalifica al 28.9.2014 calc. CORTESI MARCO e FRANZINI PIETRO, al 26.10.2014 calc. GRANELLI DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 7 del 20.8.2014 gara FONTANELLATESE – SALSOMAGGIORE del 6.6.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 10.09.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SALSOMAGGIORE CALCIO avverso squalifica al 28.9.2014 calc. CORTESI MARCO e FRANZINI PIETRO, al 26.10.2014 calc. GRANELLI DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 7 del 20.8.2014 gara FONTANELLATESE - SALSOMAGGIORE del 6.6.2014 L'A.S.D. SALSOMAGGIORE CALCIO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti, convinta che le sanzioni inflitte siano decisamente eccessive. "Non vogliamo negare che epiteti o frasi colorite siano state usate dai nostri tre tesserati, ma tali espressioni ormai rientrano nel lessico quotidiano, ed a volte vengono pronunciate con leggerezza, anche a causa della fatica e della tensione, ma non hanno alcun intento offensivo, né lesivo della dignità del singolo individuo, né della categoria arbitrale". Circa l'episodio riguardante il calc. GRANELLI "è fin troppo evidente che nelle fasi concitate dell'accaduto, un contatto, anche involontario, tra arbitro e giocatore ci possa essere stato, ma sicuramente il tutto è avvenuto in maniera casuale e senza volontà di colpire o arrecare in alcun modo danno all'arbitro(come si evince dal fatto che non gli è stato procurato alcun dolore). Il ragazzo nega di aver alzato, in alcun modo, le mani nei confronti del direttore di gara". Chiede una riduzione delle sanzioni. La Corte, - esaminato il referto di gara, dal quale si rileva che : 1) il calc. GRANELLI, ammonito per simulazione, contestando la mancata concessione di un calcio di rigore a favore della sua squadra, applaudiva ironicamente l'arbitro e gli indirizzava una frase offensiva. Dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, si avvicinava all'arbitro e lo colpiva con una "manata" al petto, senza procurargli dolore e, nell'uscire dal terreno di gioco, reiterava le offese; 2) il calc. CORTESI, dalla panchina, applaudiva ironicamente l'arbitro e gli rivolgeva frasi offensive; 3) il calc. FRANZINI, a fine gara, avvicinatosi all'arbitro che si avviava verso gli spogliatoi, gli rivolgeva una frase offensiva e, dopo la esibizione del cartellino rosso, ironizzava sulla assunzione dei provvedimenti assunti dall'arbitro stesso; - sentito l'arbitro a chiarimenti, che, nel confermare integralmente il referto originario, precisava che la "manata" inferta dal calc. GRANELLI era stata certamente volontaria; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc. CORTESI, possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 21.9.2014 la squalifica del calc. CORTESI MARCO e di confermare le squalifiche al 28.9.2014 del calc. FRANZINI PIETRO ed al 26.10.2014 del calc. GRANELLI DAVIDE.Nulla dispone per la tassa, non versata.
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