COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 17.09.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico sig. VACCARI VAINER, Presidente Pol. Santagatese s.r.l. e POL. SANTAGATESE s.r.l. – camp. camp. III^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°11 del 17.09.2014
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico sig. VACCARI VAINER, Presidente Pol. Santagatese s.r.l. e POL. SANTAGATESE s.r.l. - camp. camp. III^ categoria
Con nota 6.5.2014 n. 6357-814, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. VACCARI VAINER, Presidente Pol. Santagatese s.r.l. con funzioni di dirigente accompagnatore, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S.. per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, per avere consentito che il calc. DIAKHATE FALLOU partecipasse alla gara Pol. Santagatese – Sporting Pianorese del 30.3.2014, valevole per il Campionato Provinciale Giovanissimi, senza averne titolo in quanto all’epoca non risultava tesserato per detta società; - la società POL. SANTAGATESE s.r.l., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente nonché alle persone ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Effettuate ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 mese di inibizione per il sig. VACCARI VAINER, 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Giovanissimi e l'ammenda di € 150 per la soc. POL. SANTAGATESE s.r.l. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere al sig. VACCARI VAINER un mese di inibizione ed alla soc. POL. SANTAGATESE s.r.l. l'ammenda di € 150 ed .un punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato Giovanissimi. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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