COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 24.09.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. BOCCIA PIETRO , tess.S.S.D.Futa 65, sigg. LANZONI GIANNI, SIMONI STEFANO e SANTI FABRIZIO, dirigenti S.S.D.Futa 65 e S.S.D. FUTA 65 – camp. II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 24.09.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. BOCCIA PIETRO , tess.S.S.D.Futa 65, sigg. LANZONI GIANNI, SIMONI STEFANO e SANTI FABRIZIO, dirigenti S.S.D.Futa 65 e S.S.D. FUTA 65 - camp. II^ categoria Con nota 5.5.2014 n. 6304-811, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. BOCCIA PIETRO, tesserato S.S.D. Futa 65, della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. , per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva, nelle file della S.S.D. Futa 65, n. 17 gare del Camp.Prov.Juniores Emilia Romagna, come descritto nella comunicazione del 5.5.2014 della Procura Federale, senza averne titolo perché tesserato per la S.S.D. Futa 65 a far data dal 31.3.2014 - il sig. SANTI FABRIZIO, dirigente della S.S.D. Futa 65, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., . per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva 14 distinte di gara in cui dichiarava che i 253 253 giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore BOCCIA PIETRO non ne avesse titolo; - il sig. SIMONI STEFANO, dirigente della S.S.D. Futa 65, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., . per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore BOCCIA PIETRO non ne avesse titolo; - il sig. LANZONI GIANNI, dirigente della S.S.D. Futa 65, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., . per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva quattro distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore BOCCIA PIETRO non ne avesse titolo; - la società S.S.D. FUTA 65, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 4 giornate di squalifica per il calc. BOCCIA PIETRO, 3 mesi di inibizione per il sig. SANTI FABRIZIO, 1 mese di inibizione per il sig. LANZONI GIANNI e 20 giorni di inibizione per il sig. SIMONI STEFANO, 8 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Provinciale Juniores e l'ammenda di € 500 per la S.S.D. FUTA. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - tenuto conto che il calc. BOCCIA è stato regolarmente tesserato dalla S.S.D. FUTA 65 con decorrenza 31.3.2014, d e l i b e r a - di infliggere al calc. BOCCIA PIETRO la squalifica per 4 giornate di gara, al sig. SANTI FABRIZIO la inibizione per mesi 2, al sig. LANZONI GIANNI la inibizione per mesi 1 e al sig. SIMONI STEFANO la inibizione per giorni 20 ed alla S.S.D. FUTA l'ammenda di € 300 e 8 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato Provinciale Juniores. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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