COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 24.09.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. KOUKBI CHAMSEDDINE, sig. OLIVIERI CATMELO, dirigente A.C. Budrio 2000 Primi Calci e soc. A.C. BUDRIO 2000 PRIMI CALCI – camp.III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 24.09.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. KOUKBI CHAMSEDDINE, sig. OLIVIERI CATMELO, dirigente A.C. Budrio 2000 Primi Calci e soc. A.C. BUDRIO 2000 PRIMI CALCI - camp.III^ categoria Con nota 8.5.2014 n. 6452-870, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. KOUKBI CHAMSEDDINE, della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. , per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva, nelle file dell’A.C. Budrio 2000 Primi Calci, n. 12 gare del Camp. III^ categoria Emilia Romagna, come descritto nella comunicazione dell’8.5.2014 della Procura Federale, senza averne titolo perché non risultava tesserato per alcuna società; - il sig. OLIVIERI CARMELO, Presidente soc. Budrio 2000 Primi Calci, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., . per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva 12 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Koukbi Chamseddine non ne avesse titolo; - la società BUDRIO 2000 PRIMI CALCI, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 4 giornate di squalifica per il calc. KOUKBI CHAMSEDDINE, 3 mesi di inibizione per il sig. OLIVIERI CARMELO, 6 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di competenza e l'ammenda di € 400 per la soc. BUDRIO 2000 PRIMI CALCI. 254 254 Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; d e l i b e r a - di infliggere al calc. KOUKBI CHAMSEDDINE la squalifica per 4 giornate di gara, da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo, presso la F.I.G.C. al sig. OLIVIERI CARMELO la inibizione per mesi 3 ed alla soc. BUDRIO 2000 PRIMI CALCI l'ammenda di € 300 e 6 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato di competenza. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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