COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 24.09.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. SERRA STEFANO, tess.A.S.D. Calcio Decima, sigg. FREGNI ROBERTO, FONTANA FABIO, LUPPI MAURO e FLAMMINI LUCA, dirigenti dell’A.S.D. Sant’Agata Futsal 2004, A.S.D. SANT’AGATA FUTSAL 2004 – Calcio a Cinque – Serie D

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 del 24.09.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. SERRA STEFANO, tess.A.S.D. Calcio Decima, sigg. FREGNI ROBERTO, FONTANA FABIO, LUPPI MAURO e FLAMMINI LUCA, dirigenti dell’A.S.D. Sant’Agata Futsal 2004, A.S.D. SANT’AGATA FUTSAL 2004 – Calcio a Cinque – Serie D Con nota 5.5.2014 n. 6349-8124-889, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. SERRA STEFANO, tesserato A.S.D. Calcio Decima 1938, della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. , per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva, nelle file dell’A.S.D. Sant’Agata Futsal 2004, le seguenti gare del Camp.Calcio a 5 Serie D Emilia Romagna : A.S.D. SANT’AGATA FUTSAL 2004 – MARRARESE del 26.10.2013, L’ELLISSE - A.S.D. SANT’AGATA FUTSAL 2004 del 2.11.2013, A.S.D. SANT’AGATA FUTSAL 2004 – PERSICETO 85 del 9.11.2013, A.S.D. SANT’AGATA FUTSAL 2004 – PORRETTA del 25.1.2014, MARRARESE - A.S.D. SANT’AGATA FUTSAL 2004 del 14.2.2014, A.S.D. SANT’AGATA FUTSAL 2004 – L’ELLISSE DEL 22.2.2014, PERSICETO 85 - A.S.D. SANT’AGATA FUTSAL 2004 del 27.2.2014, A.S.D. SANT’AGATA FUTSAL 2004 – EQUIPO FUTSAL dell’8.3.2014 e IL LUDOVICO - A.S.D. SANT’AGATA FUTSAL 2004 del 13.3.2014; - il sig. FREGNI ROBERTO, dirigente dell’A.S.D. Sant’Agata Futsal 2004, C. Dozzese, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., . per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva quattro distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore SERRA STEFANO non ne avesse titolo; - il sig. FONTANA FABIO, dirigente dell’A.S.D. Sant’Agata Futsal 2004, C. Dozzese, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., . per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore SERRA STEFANO non ne avesse titolo; - il sig. LUPPI MAURO, dirigente dell’A.S.D. Sant’Agata Futsal 2004, C. Dozzese, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., . per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore SERRA STEFANO non ne avesse titolo; - il sig. FLAMMINI LUCA, dirigente dell’A.S.D. Sant’Agata Futsal 2004, C. Dozzese, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., . per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva due distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore SERRA STEFANO non ne avesse titolo; - la società A.S.D. SANT’AGATA FUTSAL 2004, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 4 giornate di squalifica per il calc. SERRA STEFANO, 3 mesi di inibizione per il sig. FREGNI ROBERTO, 1 mese di inibizione per i 255 255 sigg. FONTANA FABIO e LUPPI MAURO, 45 giorni di inibizione per il sig. FLAMMINI LUCA, 5 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di competenza e l'ammenda di € 400 per l'A.S.D. SANT'AGATA FUTSAL 2004 Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite; d e l i b e r a - di infliggere al calc. SERRA STEFANO la squalifica per 4 giornate di gara, , da scontare nel momento in cui dovesse tesserarsi, a qualsiasi titolo, presso la F.I.G.C. , al sig. FREGNI ROBERTO la inibizione per mesi 3, ai sigg. FONTANA FABIO e LUPPI MAURO la inibizione per mesi 1, al sig. FLAMMINI LUCA la inibizione per giorni 45 ed alla A.S.D. SANT'AGATA FUTSAL 2004 S.S.D. FUTA l'ammenda di € 300 e 5 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato di competenza. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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