COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 01.10.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig. MAZZA MAURIZIO, Presidente A.S.D. Real Miramare e A.S.D. REALMIRAMARE camp. Promozione
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°13 del 01.10.2014
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig. MAZZA MAURIZIO, Presidente A.S.D. Real Miramare e A.S.D. REALMIRAMARE camp. Promozione
Con nota 16.6.2014 n. 7512-836, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. MAZZA MAURIZIO, Presidente dell’A.S.D. Real Miramare, della violazione dell’art. 1, comma 1, in riferimento all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver consentito al tecnico sig. Montalti Maurizio di svolgere attività di allenatore a favore dell’A.S.D. Real Miramare, nella stagione 2012/2013, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società, fatto consumato sia nell’incontro di Coppa Emilia V.Verucchio – Real Miramare del 5.9.2012, che nei successivi relativi al Campionato di Promozione Emilia Romagna Meldola – Real Miramare del 9.9.2012 e Real Miramare – Castrocaro del 16.9.2012; - la società A.S.D. REAL MIRAMARE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente ed al proprio tecnico. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 2 mesi di inibizione per il sig. MAZZA MAURIZIO e l'ammenda di € 400 per la soc. A.S.D. REAL MIRAMARE. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere al sig. MAZZA MAURIZIO un mese di inibizione ed alla soc. REAL MIRAMARE l'ammenda di € 250. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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