COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 01.10.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 11 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. URSO ODIN ANTONINO, tess. A.S.D. ROMAGNA CENTRO sigg. NERI LORIS e FANTOZZI MASSIMO, dirigenti A.S.D. Romagna Centro e A.S.D. ROMAGNA CENTRO – camp. Serie D

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 del 01.10.2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 11 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. URSO ODIN ANTONINO, tess. A.S.D. ROMAGNA CENTRO sigg. NERI LORIS e FANTOZZI MASSIMO, dirigenti A.S.D. Romagna Centro e A.S.D. ROMAGNA CENTRO - camp. Serie D Con nota 8.5.2014 n. 6451-867, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. URSO ODIN ANTONINO, della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. , per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva, nelle file dell’A.S.D. Romagna Centro, n. 12 gare del Camp. Allievi Regionali Emilia Romagna, come descritto nella comunicazione dell’8.5.2014 della Procura Federale, senza averne titolo perché non risultava tesserato per alcuna società; - il sig. NERI LORIS, dirigente dell’A.S.D. Romagna Centro, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., . per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva 10 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Urso Odin Antonino non ne avesse titolo; - il sig. FANTOZZI MASSIMO, dirigente dell’A.S.D. Romagna Centro, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., . per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva 2 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Urso Odin Antonino non ne avesse titolo; - la società A.S.D. ROMAGNA CENTRO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Eseguite ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 4 giornate di squalifica per il calc. URSO ODIN ANTONINO, 6 mesi di inibizione per il sig. NERI LORIS, 2 mesi di inibizione per il sig. FANTOZZI MASSIMO, 8 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Regionale Allievi e l'ammenda di € 1.500 per la soc. A.S.D. ROMAGNA CENTRO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, d e l i b e r a - di infliggere al calc. URSO ODIN ANTONINO tre giornate di squalifica, al sig. NERI LORIS quattro mesi di inibizione, al sig. FANTOZZI MASSIMO due mesi di inibizione ed alla soc. A.S.D. ROMAGNA CENTRO l'ammenda di € 500 e sei punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel Campionato Regionale Allievi. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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