COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 15.10.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 3 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. BARACCA LUGO avverso perdita gara, ammenda € 150 e inibizione al 31.12.2014 dir.acc.uff. MOIA GIOVANNI delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 12 del 18.9.2014 gara CARPENA – BARACCA LUGO del 21.9.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 15.10.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 3 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. BARACCA LUGO avverso perdita gara, ammenda € 150 e inibizione al 31.12.2014 dir.acc.uff. MOIA GIOVANNI delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 12 del 18.9.2014 gara CARPENA - BARACCA LUGO del 21.9.2014 La S.S.D. BARACCA LUGO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che circa il tesseramento del calc. BOACA il Comitato segnalava, tramite il portale della società, l'avvenuta presentazione della documentazione e una nota richiedeva la "lettera di presentazione dei documenti". 354 354 "Da parte nostra abbiamo peccato di ingenuità(forse) nel non capire che la lettera richiesta era semplicemente la distinta di presentazione". "Nel tesseramento mancava praticamente la distinta di presentazione, la quale veniva spedita al sabato mattina, con raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal punto, pensando di essere in regola con la spedizione del documento mancante (documento che a parer nostro non incide sul tesseramento del giocatore, in quanto tutta la documentazione è già consegnata), in buona fede abbiamo ritenuto che il giocatore fosse in regola". Ritiene che le sanzioni irrogate siano eccessive. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - premesso che non risultando che copia del presente reclamo sia stata inviata alla controparte, come prescritto dagli artt. 33 (comma 5) e 46 (comma 7) del C.G.S., né è stata allegata la ricevuta comprovante detto invio, la parte del ricorso riguardante il risultato della gara non viene presa in esame e, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - preso atto che il calc. BOACA risulta tesserato per la S.S.D. Baracca Lugo con decorrenza 24.9.2014; - ritenuto che l'ammenda a carico della società e la inibizione a carico del dirigente possano, soprattutto quest'ultima, anche per uniformarci all'entità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale nei deferimenti per casi analoghi, essere irrogate in misura più contenuta, d e l i b e r a di ridurre al 21.10.2014 la inibizione del dir.acc.uff. MOIA GIOVANNI ed a € 100 l'ammenda a carico della S.S.D.BARACCA LUGO, ferma restando la perdita della gara in capo alla ricorrente. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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