COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 15.10.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA A.S. VIRTUS CIBENO avverso squalifica per 5 gare calc. BIANCHI LORENZO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 11 del 25.9.2014 gara VIRTUS CASTELFRANCO – VIRTUS CIBENO del 20.9.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°15 del 15.10.2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S. VIRTUS CIBENO avverso squalifica per 5 gare calc. BIANCHI LORENZO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 11 del 25.9.2014 gara VIRTUS CASTELFRANCO - VIRTUS CIBENO del 20.9.2014
L'A.S. VIRTUS CIBENO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che il calc. BIANCHI "è stato ammonito, per la seconda volta, solamente perché incitava i propri compagni per cercare di vincere la partita. Non c'era, quindi, nulla che portasse al cartellino giallo da parte dell'arbitro" e la richiesta fatto dal giocatore sulla motivazione nei confronti dell'arbitro si è svolta in modo naturalmente irritato e sorpreso, ma di certo non offensivo o provocatorio. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. BIANCHI, capitano dell'A.S. Virtus Cibeno, al momento della comunicazione del provvedimento di 356 356 espulsione per doppia ammonizione, gli si avvicinava chiedendo spiegazioni e urlando che non sarebbe uscito dal terreno di gioco. Veniva invitato ad uscire, ma, ancora urlando, ripeteva che non avrebbe lasciato il terreno di gioco. Successivamente, mentre alcuni suoi compagni si avvicinavano all'arbitro, il calc. BIANCHI, avvicinatosi ancora all'arbitro insisteva nel dichiarargli, con atteggiamento intimidatorio, che non avrebbe lasciato il campo; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. BIANCHI LORENZO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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