COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 29.10.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 8 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SASSO MARONI 1924 avverso squalifica per 3 giornate calc. CERVELLIN MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 22.10.2014 gara PORRETTA – SASSO MARCONI del 15.10.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°17 del 29.10.2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
8 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SASSO MARONI 1924 avverso squalifica per 3 giornate calc. CERVELLIN MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 22.10.2014 gara PORRETTA - SASSO MARCONI del 15.10.2014
L'A.S.D. SASSO MARCONI 1924, della quale è stato sentito il Presidente , ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. CERVELLIN, "espulso giustamente per doppia ammonizione, mentre usciva dal terreno di gioco imprecava contro i propri compagni di squadra che avevano, a suo avviso, consentito il contropiede alla squadra avversaria, per cui era stato costretto a commettere fallo per fermare l'azione" . " Ritiene che il Direttore di gara abbia frainteso il comportamento del nostro tesserato il quale non si rivolgeva al direttore di gara, bensì ai propri compagni di squadra". Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il calc. CERVELLIN, espulso per doppia ammonizione, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, da una distanza di circa 4/5 metri, guardava nella sua direzione e gli indirizzava frasi offensive che, per il loro contenuto specifico non potevano che essere a lui dirette, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. CERVELLIN MATTEO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata. 9 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. COLOMBARO avverso squalifica al 12.12.2014 calc. VECCHI FILIPPO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 15.10.2014 gara COLOMBARO - ARCETANA del 12.10.2014 L'A.S.D. COLOMBARO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. VECCHI "si avvicinava al collaboratore dell'arbitro e, insultandolo, lo tratteneva per una spalla nel tentativo di chiedere spiegazioni, ma non lo spingeva e non commetteva nessuna azione violenta nei suoi confronti". Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il calc. VECCHI , al termine della gara, indirizzava offese ad un assistente ufficiale che, inoltre, spintoava e gli si poneva davanti, impedendogli di avviarsi verso gli spogliatoi, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 12.12.2014 del calc. VECCHI FILIPPO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata. CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
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