COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 29.10.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 11 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. SANTA SOFIA avverso squalifica al 31.12.2014 all. PANI PIERLUCA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 14 dell’8.10.2014 gara SCOT DUE EMME – SANTA SOFIA del 5.10.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°17 del 29.10.2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
11 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. SANTA SOFIA avverso squalifica al 31.12.2014 all. PANI PIERLUCA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 14 dell'8.10.2014 gara SCOT DUE EMME - SANTA SOFIA del 5.10.2014
L'A.C.D. SANTA SOFIA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che "in seguito ad un fallo di un nostro giocatore nei pressi della propria panchina ed all'espulsione dello stesso, il nostro dirigente-allenatore, nell'intenzione di richiamare l'attenzione del Direttore di gara per spiegare la dinamica dell'accaduto, si avvicinava al direttore di gara toccandolo involontariamente al braccio sinistro, dicendo che la decisione presa nei confronti del nostro tesserato era eccessiva. Era intenzione del nostro tesserato tenere un comportamento collaborativo, non sicuramente violento ed intimidatorio nei confronti del direttore di gara". Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che l'all. PANI, dopo la espulsione di un suo giocatore, entrato sul terreno di gioco, lo afferrava ad entrambe le braccia spingendole verso il basso, costringendolo ad arretrare di qualche passo, mentre protestava reiteratamente e, terminata la partita, andato nello spogliatoio dell'arbitro per ritirare i documenti, gli rivolgeva frasi irriguardose, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.12.2014 dell'all. PANI PIERLUCA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata
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