COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 05.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 19 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SANTERNO avverso inibizione al 16.3.2015 dir.acc.uff. BEZZI FABRIZIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 15 del 16.10.2014 gara SANTERBO – MEZZANO del 12.10.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 05.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 19 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SANTERNO avverso inibizione al 16.3.2015 dir.acc.uff. BEZZI FABRIZIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 15 del 16.10.2014 gara SANTERBO - MEZZANO del 12.10.2014 L'A.S.D. SANTERNO, della quale è stato sentito un dirigente , ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che il dir.acc.uff. BEZZI non rivolgeva alcuna frase offensiva al direttore di gara, ma aveva solo la colpa di trovarsi in una parte della tribuna dove alcuni sostenitori locali contestavano quest'ultimo per alcune decisioni. "Il nostro dirigente ammette di aver offeso il segnalinee di parte, ma crediamo che tale comportamento non sia meritevole di una tale punizione in quanto non vi è stata alcuna violenza fisica. Per quanto riguarda le accuse di avere offeso l'arbitro a fine gara e di essere venuto a contatto con lui, lo contestiamo vivamente in quanto il sig. BEZZI era già uscito dal campo quando il direttore di gara era rientrato negli spogliatoi". Chiede una riduzione della sanzione e che il dir. BEZZI venga ascoltato e possa avere un confronto con il direttore di gara. La Corte, - premesso che il dir. BEZZI non viene sentito in quanto il ricorso non è stato da lui direttamente proposto e che l’art. 34, comma 5, del C.G.S. non consente contraddittorio con gli ufficiali di gara; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il dir. BEZZI, veniva allontanato dal terreno di gioco perché offendeva gravemente l'assistente di parte e gli si avvicinava minacciosamente, pronunciando anche frase blasfema, venendo poi trattenuto da componenti della panchina del Mezzano e, mentre lasciava il terreno di gioco, offendeva ripetutamente l'arbitro. Posizionatosi in tribuna reiterava le offese nei confronti dell'assistente ed, a fine gara, nel recinto degli spogliatoi, offendeva ancora l'assistente e si avvicinava all'arbitro, cui rivolgeva frasi ingiuriose, venendo ancora una volta allontanato da suoi dirigenti; - ritenuto, comunque, che il deprecabile insistito comportamento antiregolamentare messo in atto dal dir. BEZZI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 16.1.2015 la inibizione del dir.acc.uff. BEZZI FABRIZIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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